Inammissibile il ricorso che censura error in procedendo senza riportare gli atti (Cass. civ. Sez. I n. 8512 del 28.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Anche i vizi del processo dedotti con specifico motivo di ricorso restano soggetti al previo vaglio di ammissibilità della Corte di cassazione, poiché la censura sull’error in procedendo non deroga alle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in particolare dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. Il potere di cognizione piena e diretta del “fatto processuale”, di cui la Corte è giudice, non esonera il ricorrente dall’onere di autosufficienza: chi denunci l’indeterminatezza dell’oggetto della domanda deve riportare nel ricorso il contenuto dell’atto introduttivo, non essendo sufficiente l’assertiva prospettazione della tesi. In presenza di doppia conforme di merito, inoltre, la sentenza d’appello non è impugnabile per omesso esame di fatti ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., con la conseguenza che le censure di diritto che presuppongano una diversa lettura dei fatti accertati finiscono per risultare inammissibili.
Il Fatto
Il tribunale aveva accolto la domanda del fallimento di una società a responsabilità limitata per il risarcimento dei danni cagionati alla società dagli amministratori, per aver proseguito l’attività fino alla dichiarazione di fallimento nonostante la perdita del capitale, e dai sindaci, per non aver svolto i controlli dovuti. Il danno era stato liquidato in base a una consulenza tecnica d’ufficio, assumendo come pregiudizio l’intero ammontare delle sopravvenienze passive contestate.
Due sindaci rinunciarono agli atti del giudizio d’appello; il terzo coltivò l’impugnazione, censurando la legittimazione attiva del curatore, la valutazione della tenuta delle scritture contabili, la selezione dei fatti posti a base della condanna e la condanna alle spese. La corte d’appello respinse il gravame e avverso tale statuizione il soccombente propose ricorso per cassazione in sei motivi; la curatela resistette con controricorso.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, connessi, denunciavano la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per difetto di corrispondenza tra pronuncia e domanda in tema di sopravvenienze passive, e la nullità derivata dall’editio actionis per indeterminatezza dell’oggetto della domanda. La Corte li ha dichiarati inammissibili, ma non perché prospettassero questioni nuove, come obiettato dalla curatela, bensì perché non adducevano nulla in termini di autosufficienza per contrastare quanto risultava dalla sentenza impugnata.
Il ricorrente non aveva riportato, neppure in parte, il contenuto dell’atto di citazione introduttivo, dal quale soltanto si sarebbero potute inferire le circostanze poste a sostegno della tesi. La corte territoriale aveva invece precisato che già nell’atto di citazione la curatela aveva rilevato le sopravvenienze passive e che le voci di danno in questione avevano formato oggetto della domanda nel loro complessivo ammontare: la ricostruzione del ricorrente restava perciò su un piano meramente assertivo.
La Corte ha richiamato Cass. Sez. Un. n. 8077 del 2012: quando si denunci un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza, la Cassazione è investita del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, ma solo a condizione che la censura sia stata proposta in conformità alle regole del codice di rito. Il riconoscere alla Corte una cognizione piena e diretta del “fatto processuale” non comporta il venir meno dell’onere di rispettare le regole di proposizione del ricorso, ivi comprese quelle che disciplinano i vizi del processo.
Quanto ai motivi dal terzo al sesto, la Corte li ha esaminati unitariamente. Le censure di violazione degli artt. 2407, 2393, 2394, 2697 cod. civ., dell’art. 116 cod. proc. civ. e di omesso esame di fatti decisivi sono state dichiarate inammissibili, restando assorbito il motivo sulle spese. Essendo l’appello stato proposto dopo il d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni in l. n. 134 del 2012, si applica l’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ.: dinanzi alla doppia statuizione di merito conforme, la sentenza d’appello non può essere impugnata per omesso esame di fatti.
I fatti storici erano dunque da considerare definitivamente accertati, sicché le censure di diritto presupponevano una distinta e non consentita esegesi degli stessi, non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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