Decreto presidenziale opposto al reclamo tributario è impugnabile per cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 22890 del 08.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento presidenziale che, in sede tributaria, rigetta il reclamo avverso l’ordinanza del Presidente dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso in revocazione, pur non rivestendo la forma della sentenza, ha natura decisoria ed attitudine a definire il giudizio, ed è perciò impugnabile con ricorso per cassazione. Parimenti, ove sia dedotto un errore di fatto rilevante, l’impugnazione esperibile è il ricorso in revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., anche quando pendano i termini per il ricorso per cassazione. Nel processo tributario non sono ammessi nuovi accertamenti di fatto in sede di legittimità, con la conseguenza che il vizio revocatorio non può convertirsi in motivo di ricorso per cassazione.

Il Fatto

La contribuente era destinataria di un avviso di accertamento emesso dall’Ufficio per l’anno di imposta 2007, ai sensi dell’art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600 del 1973. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso.

L’Ufficio proponeva appello, che la Commissione tributaria regionale dichiarava inammissibile per omesso deposito, nel termine di legge, della ricevuta di spedizione del gravame eseguita per posta raccomandata. Avverso tale sentenza l’Ufficio proponeva istanza di revocazione, deducendo l’errore di fatto del giudice d’appello, che aveva riscontrato l’omesso deposito pur risultando la distinta regolarmente presente in atti.

Il Presidente della CTR dichiarava l’istanza inammissibile con provvedimento intitolato “ordinanza collegiale definitiva”, ma adottato dal solo Presidente. L’Ufficio proponeva reclamo ex art. 28 d.lgs. n. 546/1992, rigettato con decreto presidenziale. Avverso quest’ultimo l’Agenzia ricorre per cassazione.

La Motivazione della Corte

La questione centrale attiene alla impugnabilità del decreto presidenziale con cui il reclamo è stato rigettato. La Corte osserva che il provvedimento impugnato, pur formalmente presidenziale, è stato reso dopo un provvedimento reclamato e ha confermato la declaratoria di inammissibilità del ricorso in revocazione. Da ciò deriva la sua valenza decisoria e l’attitudine a definire il giudizio, con conseguente esperibilità del ricorso per cassazione.

Superato il profilo dell’ammissibilità, la Corte rileva l’errore di diritto in cui cadono entrambi i provvedimenti, il secondo dei quali richiama il primo per relationem. Il principio applicato dai giudici di merito — secondo cui i motivi di revocazione si convertono in motivi di appello — vale infatti solo per le sentenze di primo grado.

Diversa è l’ipotesi delle sentenze d’appello: in questo caso i motivi di revocazione non possono convertirsi in motivi di ricorso per cassazione, perché nel giudizio di legittimità non sono ammessi nuovi accertamenti di fatto né rivalutazioni del giudizio compiuto dal giudice d’appello. L’errore di fatto dedotto ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. rende perciò esperibile la revocazione, ancorché pendano i termini per il ricorso per cassazione.

La Corte richiama a sostegno Cass. n. 8184 del 2025 e Cass. n. 14893 del 2022. Ne consegue la cassazione con rinvio del decreto impugnato, per nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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