Termine lungo di impugnazione decorre dal deposito della sentenza tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 19535 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione delle sentenze delle commissioni tributarie, il termine lungo di cui all’art. 327, primo comma, cod. proc. civ. decorre dal deposito della sentenza in segreteria e non dalla comunicazione del dispositivo prevista dall’art. 37 d.lgs. n. 546/1992. La comunicazione di segreteria ha natura meramente informativa, non costitutiva della pubblicazione, e resta estranea al procedimento di pubblicazione. L’erronea indicazione della parte come contumace non incide sul termine quando la parte abbia comunque avuto conoscenza del processo. Le eventuali nullità della sentenza devono essere fatte valere con l’impugnazione tempestiva, non potendo essere convertite in ragioni di gravame oltre il termine.
Il Fatto
Un notaio impugnava un avviso di liquidazione di imposte di donazione, ipotecarie e catastali, emesso in relazione a un atto istitutivo di un trust con cui i disponenti vincolavano una quota di partecipazione societaria, nominando trustee la stessa società e beneficiari sé stessi e altri soggetti. La CTP di Lodi accoglieva il ricorso, ritenendo applicabile l’imposta in misura fissa per difetto di un trasferimento di proprietà.
La CTR Lombardia, in riforma, qualificava il trust come atto costitutivo di un vincolo di destinazione con segregazione dei beni, assoggettandolo a imposta di registro dell’8% e a imposte ipotecarie e catastali. Il notaio ricorreva per cassazione con cinque motivi, dolendosi anche di non aver avuto conoscenza della sentenza di appello, nella quale era stato erroneamente indicato come contumace.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via prioritaria il primo motivo, che investe la tempestività del ricorso. Il ricorrente sosteneva di aver conosciuto la sentenza della CTR solo con la notifica della cartella di pagamento, oltre il termine, e di aver quindi proposto il ricorso entro il termine dalla conoscenza. Il Collegio richiama l’art. 37 d.lgs. n. 546/1992, che prevede la comunicazione del dispositivo alle parti costituite entro dieci giorni dal deposito, e ritiene applicabile il termine annuale dell’art. 327 cod. proc. civ., con decorrenza dalla pubblicazione e dunque dal deposito in segreteria.
Il percorso argomentativo si fonda su un orientamento consolidato, richiamato con Cass., Sez. 5, n. 24913 del 2008 e Cass., Sez. 5, n. 21164 del 2009, secondo cui la comunicazione resta estranea al procedimento di pubblicazione. La Corte esclude il contrasto con gli artt. 24 e 3 Cost., anche alla luce della Corte cost. n. 584 del 1980: spostare il dies a quo dalla pubblicazione alla comunicazione contraddirebbe la logica del processo e restringerebbe irrazionalmente il termine lungo alle sole parti costituite.
Nel medesimo solco si collocano Cass., Sez. 5, n. 6375 del 2006, n. 1565 del 2007, n. 12761 del 2011 e n. 23323 del 2013. La Corte prende invece le distanze dall’isolata Cass., Sez. 6-5, n. 6048 del 2013, che aveva ancorato la decorrenza alla conoscenza in caso di omessa comunicazione.
Da qui i corollari decisivi: la comunicazione di segreteria non incide sul termine per impugnare; il contribuente, pur erroneamente ritenuto contumace, aveva per sua stessa ammissione partecipato al giudizio di appello e ne era a conoscenza, con conseguente inoperatività della regola dell’impugnazione tardiva e difetto dei presupposti della rimessione in termini; le eventuali nullità dovevano essere dedotte tempestivamente. Il ricorso è pertanto inammissibile perché tardivo, con assorbimento dei restanti motivi e condanna del ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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