Inammissibile il ricorso privo dell’indicazione dei litisconsorti necessari (Cass. civ. Sez. III n. 31467 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che ometta l’indicazione dei terzi pignorati ancora partecipanti al processo esecutivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., poiché il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti è requisito di contenuto-forma che deve essere assolto con il ricorso e non può essere ricavato aliunde, neppure dalla sentenza impugnata. Nel giudizio di reclamo avverso il provvedimento di estinzione del processo esecutivo sussiste litisconsorzio necessario con i terzi pignorati, come nelle opposizioni esecutive. Il valore della controversia, ai fini della liquidazione delle spese, si determina in base agli effetti economici dell’accoglimento o del rigetto del reclamo, e dunque in base al minore tra il credito per cui si procede e il valore dei beni pignorati al momento dell’estinzione.
Il Fatto
La creditrice procedente ha pignorato nel 2012 crediti della società debitrice nei confronti di una banca. In mancanza della dichiarazione di quantità, ha promosso il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ai sensi del previgente art. 549 cod. proc. civ., definito con l’accertamento di un credito della debitrice pari a poco più di mille euro. Riassunto il processo esecutivo, il giudice dell’esecuzione ne ha dichiarato l’estinzione.
Il reclamo ex art. 630 cod. proc. civ. è stato rigettato dal Tribunale e accolto dalla Corte d’appello, che ha condannato la società esecutata alle spese del doppio grado. La creditrice ricorre in cassazione avverso il solo capo relativo alla liquidazione delle spese, dolendosi dell’applicazione dello scaglione tariffario individuato sulla base della propria dichiarazione di valore, pari a mille euro, resa ai soli fini fiscali.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per difetto del requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Il requisito non risponde a esigenze di mero formalismo, ma consente alla Corte una conoscenza chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali, senza ricorso ad altre fonti o atti. Richiamando le Sezioni Unite n. 11653 del 2006, il Collegio ribadisce che il ricorso deve contenere l’indicazione delle pretese delle parti, delle eccezioni e difese, dello svolgimento del processo e del tenore della sentenza impugnata.
Nel caso concreto manca anzitutto la precisa indicazione dei terzi pignorati ancora partecipanti al processo esecutivo, litisconsorti necessari nel giudizio di reclamo. Il ricorso menziona genericamente un solo terzo, ma riproduce una pagina dell’atto di pignoramento dalla quale emerge che i terzi erano almeno tre, senza chiarire il contenuto delle dichiarazioni di quantità rese dagli altri né gli esiti delle relative contestazioni. Secondo la Sez. III n. 26562 del 2023, confermata da Sez. III n. 32445 del 2022, l’incertezza sull’identità dei litisconsorti rende il ricorso inammissibile senza possibilità di rimettere la causa al primo giudice.
La Corte aggiunge che il ricorso non ricostruisce adeguatamente le vicende del processo esecutivo, non chiarendo la sorte degli altri pignoramenti, l’eventuale residuo credito azionato né l’esistenza di interventi di altri creditori.
Quanto al motivo sulle spese, la Corte ne rileva l’insufficiente specificità e, in via di principio, ne corregge l’assunto. Il valore del giudizio di reclamo si determina in base agli effetti economici dell’accoglimento o del rigetto, in applicazione del criterio elaborato per le opposizioni esecutive (Sez. III n. 1360 del 2014; Sez. III n. 35878 del 2022): rileva il minore tra il credito per cui ancora si procede e il valore dei beni pignorati al momento dell’estinzione. Non è decisivo, di per sé, né l’importo originario del pignoramento né il credito accertato ex art. 549.
Poiché la ricorrente non deduce di avere allegato e documentato al giudice d’appello un valore superiore, la Corte ritiene corretto il riferimento alla dichiarazione di valore resa dalla stessa parte vittoriosa, non potendosi presumere falsamente operata una dichiarazione dovuta anche ai fini del contributo unificato.
Nota della Redazione
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