Onere di specificità del ricorso e inammissibilità dei motivi (Cass. civ. Sez. III n. 20116 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando non riproduce, nei passaggi essenziali, il contenuto dei capitoli di prova, dei provvedimenti di rigetto e dei documenti di cui si assume l’errato apprezzamento: tale lacuna preclude il vaglio di decisività del mezzo istruttorio e ogni sindacato sulla conformità a diritto dei provvedimenti non illustrati. La riproposizione di un’istanza istruttoria in appello non attiva il dovere decisorio del giudice di secondo grado, occorrendo la proposizione di uno specifico motivo di appello avverso la reiezione. Il motivo che censuri un’argomentazione di merito svolta dal giudice ad abundantiam, dopo una statuizione di inammissibilità, è inammissibile per difetto di interesse. La censura dell’inammissibilità di un’eccezione richiede che il ricorrente riporti il contenuto dell’atto di appello e ne indichi la collocazione nel fascicolo, in ossequio al principio di specificità.

Il Fatto

Con contratto del 10 giugno 2014 la società locatrice concedeva in locazione alla conduttrice un locale commerciale sito in Arzachena, destinato in via prevalente a supermercato e in via accessoria a bar e ristorazione, verso un canone annuo di 120.000 euro, con integrale carico sul conduttore degli oneri condominiali e consortili. Adducendo il mancato pagamento dei canoni per il periodo da marzo a giugno 2020 e degli oneri accessori per le annualità dal 2014 al 2019, la locatrice intimava convalida di sfratto per morosità.

Corrisposti i canoni nel corso del giudizio e disposto il mutamento del rito, il Tribunale dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento della conduttrice, condannandola al rilascio dell’immobile e al pagamento di 220.983,63 euro a titolo di oneri insoluti. La Corte d’appello rigettava l’impugnazione. La conduttrice ricorre per cassazione con quattro motivi; resiste la locatrice con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo deduce l’errata applicazione della disciplina emergenziale e degli artt. 1256 e 1455 cod. civ., sostenendo che l’esclusione di responsabilità era stata riferita ai soli canoni e non agli oneri accessori. La Corte lo dichiara inammissibile: la risoluzione è stata pronunciata per il mancato pagamento degli oneri accessori, sicché l’indagine sull’oggetto dell’eccezione resta priva di incidenza.

Il secondo motivo censura il rigetto dell’istanza di audizione dei testi, non comparsi all’udienza fissata. Il motivo è inammissibile per ragioni concorrenti: manca la riproduzione dei capitoli di prova e dei provvedimenti di rigetto, con conseguente impossibilità del vaglio di decisività; la riproposizione dell’istanza in appello, senza specifico motivo, non attivava il dovere decisorio; difetta l’allegazione della nuova sottoposizione della richiesta al giudice di prime cure in sede di precisazione delle conclusioni (richiamati Cass. n. 10767 del 2022, Cass. n. 22883 del 2019 e Cass. n. 15029 del 2019).

Il terzo motivo lamenta la lesione del diritto della conduttrice a ottenere copia integrale dei rendiconti. Il motivo è infondato: il giudice di merito ha ritenuto soddisfatto il diritto con la trasmissione dei riparti. La doglianza non riproduce i documenti contestati e si risolve in una richiesta di riesame delle emergenze istruttorie, estranea al giudizio di legittimità.

Il quarto motivo concerne il preteso esercizio abusivo del diritto di credito. La Corte rileva che l’eccezione è stata valutata come introdotta per la prima volta in appello: la considerazione di merito svolta ad abundantiam è ultronea e ininfluente, con conseguente inammissibilità per difetto di interesse della censura che la investa (richiamate Cass. Sez. Un. n. 3840 del 2007 e Cass. Sez. Un. n. 2155 del 2021). Quanto alla statuizione di tardività, il ricorrente aveva l’onere di riportare il contenuto dell’atto di appello e di localizzare gli atti nel fascicolo (richiamata Cass. Sez. Un. n. 8950 del 2022). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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