Inammissibile il ricorso che non critica la ratio decidendi della sentenza (Cass. civ. Sez. III n. 6511 del 12.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo, delle ragioni per cui la decisione impugnata è erronea: occorre identificare l’errore e fornirne la rappresentazione, confrontandosi con le ragioni che sorreggono la decisione. Il motivo che si limiti a critiche astratte, senza specifico riferimento alle affermazioni della sentenza che le dovrebbero giustificare, non assolve la funzione di critica propria di un motivo di impugnazione ed è nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. Tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un non motivo, è sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ..
Il Fatto
La vicenda trae origine da una vendita con patto di riservato dominio di un’unità fondiaria, conclusa nel 1956 in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. L’acquirente, con domanda del 1958, chiese la sostituzione dell’unità originariamente assegnata con altra particella; la richiesta fu accolta dall’ente con successive deliberazioni, ma il cambio non fu mai formalizzato con un atto aggiuntivo modificativo del contratto originario.
Subentrato al padre, il ricorrente agì per ottenere la restituzione dell’unità fondiaria originaria e il risarcimento del danno, previo accertamento incidentale dell’illegittimità del decreto di revoca della dichiarazione di cessazione del riservato dominio. La domanda fu rigettata in primo grado e la Corte d’appello confermò la decisione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, resistito dall’ente con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1523 cod. civ.. Sostiene che, con il compimento della procedura di riscatto, si sarebbe instaurata una situazione finale caratterizzata dall’acquisto definitivo della proprietà e che l’ente non avrebbe potuto rimuovere con provvedimento autoritativo gli effetti del diritto soggettivo già insorto.
La Corte dichiara il motivo inammissibile. Rileva anzitutto la sovrapposizione, all’interno di un unitario discorso argomentativo, di censure eterogenee e incompatibili, tra cui quella di omessa motivazione inframezzata ad altre volte a prospettare un error in iudicando. Soprattutto, l’intero argomentare omette qualsiasi confronto con le ampie e chiare ragioni giustificative esposte in sentenza, muovendo critiche del tutto astratte.
La Corte richiama il principio consolidato secondo cui il motivo d’impugnazione deve concretarsi in una critica della decisione impugnata, con esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è erronea. Tali ragioni, per essere enunciate, debbono considerare le ragioni che sorreggono la decisione e da esse non possono prescindere. A sostegno richiama numerosi precedenti, tra cui Cass. n. 359 del 2005 e Cass. Sez. U. n. 7074 del 2017.
Nel merito della ratio, la Corte osserva che la censura è eccentrica rispetto al nucleo fondante della motivazione: in difetto dei presupposti costituiti dalla coltivazione del fondo e dal pagamento di tutte le rate del corrispettivo, i versamenti essendo imputati ad altra unità fondiaria, non può considerarsi perfezionata la fattispecie acquisitiva della proprietà del bene cui è riferita la pretesa. Il decreto di revoca null’altro rappresenta che la presa d’atto dell’erroneità della precedente dichiarazione. Il ricorrente muove dalla opposta e apodittica affermazione, prospettando così inammissibilmente una quaestio facti.
Quanto al rilievo sulla mancata contestazione, la Corte lo reputa inammissibile sotto due profili: l’errore sarebbe imputabile alla decisione di primo grado, senza che risulti dedotto come motivo d’appello; e il ricorrente omette di indicare specificamente il contenuto degli atti difensivi, violando gli oneri di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ.. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e obbligo di ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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