Regresso del comproprietario salvo animus donandi (Cass. civ. Sez. II n. 8298 del 27.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di acquisto pro indiviso di un bene immobile per quote uguali, le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali ai sensi dell’art. 1101 cod. civ., salvo diversa determinazione contenuta nel titolo costitutivo. Gli acquirenti restano obbligati in solido al pagamento del prezzo e il comproprietario che abbia corrisposto al venditore un importo maggiore rispetto alla parte da lui dovuta ha diritto di regresso verso l’altro per la parte eccedente la sua quota, ai sensi degli artt. 1298 e 1299 cod. civ. L’altro condividente è tenuto al rimborso salvo che non dimostri l’animus donandi. La presunzione di liberalità non può fondarsi sulla sola convivenza more uxorio tra i coacquirenti. Il giudice di merito, inoltre, non può rigettare la domanda di regresso sul presupposto che l’attore non abbia indicato il titolo dell’obbligazione, incombendo sul convenuto l’onere di provare la causa giustificativa del maggiore esborso altrui.

Il Fatto

Due persone acquistano pro indiviso e per quote uguali un immobile, convivendo more uxorio. Al momento dello scioglimento della comunione ordinaria, il comproprietario che aveva versato al venditore una somma superiore alla propria quota chiede in via riconvenzionale il rimborso della parte eccedente.

Il Tribunale omette di pronunciarsi su tale domanda. La Corte d’appello, in parziale riforma, la rigetta rilevando che il comproprietario non avrebbe specificato a che titolo avesse corrisposto un prezzo maggiore. La questione giunge così in Cassazione, insieme ad altre censure relative alle migliorie, all’ordine di esibizione e all’indennità di occupazione.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il quarto motivo. Il ragionamento muove dall’art. 1101 cod. civ.: le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali, salvo che nel contratto costitutivo le rispettive partes dominicae siano diversamente determinate. Sul piano obbligatorio, gli acquirenti sono obbligati in solido verso il venditore per il prezzo e il condebente che abbia pagato oltre la propria quota ha diritto di regresso per l’eccedenza.

Il punto decisivo è l’onere della prova. Non è l’attore a dover indicare il titolo dell’obbligazione, ma il convenuto a dimostrare la causa giustificativa del pagamento altrui. La Corte esclude che il maggiore apporto del coacquirente possa presumersi eseguito a titolo di liberalità in ragione della convivenza, in difetto di prova dell’animus donandi. Il principio è enunciato in continuità con Cass. Sez. II n. 28957 del 2023 e Cass. Sez. II n. 20062 del 2021.

Di segno opposto, ma coerente, la soluzione dei restanti motivi. La Corte rigetta la censura sull’ordine di esibizione, qualificato come strumento istruttorio residuale, utilizzabile solo in caso di impossibilità di acquisire la prova con altri mezzi e rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito. Rigetta anche il motivo sull’ultrapetizione e quello sulla indennità di occupazione, confermando che il comproprietario che ha goduto in via esclusiva il bene deve i frutti civili dal momento in cui gli altri manifestano la volontà di godimento pro quota.

La sentenza è quindi cassata limitatamente al quarto motivo, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, perché applichi il principio di diritto enunciato e statuisca anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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