Ricorso in cassazione inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza (Cass. civ. Sez. III n. 6513 del 12.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la sezione dedicata al fatto non consenta di evincere la causa petendi e il petitum, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto delle reciproche pretese, le eccezioni e lo svolgersi della vicenda processuale. Il requisito dell’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. è volto a garantire alla Corte una cognizione chiara e completa del fatto sostanziale e processuale, senza ricorso ad altre fonti o atti, compresa la sentenza impugnata. Il difetto di specificità e completezza dei motivi non può essere sanato con la memoria illustrativa ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., non potendo le lacune essere colmate con atti successivi. Il ricorso è inoltre inammissibile, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., quando il ricorrente si limiti a richiamare atti e documenti del giudizio di merito senza riprodurli o senza indicarne la collocazione nel fascicolo.
Il Fatto
Una debitrice proponeva opposizione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ. avverso il precetto notificatole da una banca in virtù di un mutuo fondiario, chiedendo dichiararsi la nullità dell’atto e non dovute le somme. Il Tribunale accoglieva l’opposizione. La Corte d’appello, in riforma, dichiarava cessata la materia del contendere, per essere la pretesa creditoria quasi integralmente soddisfatta in una separata procedura esecutiva, e compensava le spese di lite per un terzo, ponendo a carico della debitrice i restanti due terzi.
La debitrice ricorreva per la cassazione con tre motivi: la nullità del precetto per assenza dei presupposti dell’art. 40 t.u.b., l’insussistenza della prova di ricezione della missiva di risoluzione, l’erronea declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna alle spese. La banca resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile sotto un duplice e preliminare profilo. Nella sezione del ricorso dedicata al fatto è esposta una sintesi dei fatti dei due gradi di merito dalla quale non è possibile evincere la causa petendi e il petitum, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che li giustificano.
Il requisito dell’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. impone l’esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa, dalla quale risultino le reciproche pretese, le eccezioni, le difese di ciascuna parte e lo svolgersi della vicenda processuale. Esso è volto a garantire alla Corte una cognizione completa del fatto sostanziale e processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la sentenza impugnata. La Corte richiama sul punto Cass., sez. U, 28/11/2018, n. 30754 e Cass., sez. 3, 30/08/2018, n. 21396.
Neppure attingendo dai motivi la vicenda processuale risulta comprensibile, poiché essi si articolano in una commistione di elementi di fatto, riscontri istruttori, rimandi a documenti e stralci di motivazione. Il ricorso viola così il requisito di specificità e completezza dei motivi, devolvendo alla Corte un’attività di estrapolazione riservata alla parte.
La Corte esclude che la memoria illustrativa possa sanare le lacune, perché le questioni ivi prospettate non possono essere apprezzate dinanzi al preliminare rilievo di inammissibilità. Richiama la giurisprudenza della Corte E.D.U. (Succi e altri contro Italia, 28 ottobre 2021, ricorso n. 55064/11 e altri due), secondo cui il principio di specificità del ricorso protegge l’interesse generale alla corretta interpretazione del diritto e impone di precisare con chiara sintesi le pretese svolte nel merito e le risposte dei giudici.
Sussiste, inoltre, autonoma violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.: la ricorrente, pur riferendosi ai provvedimenti della separata procedura esecutiva, omette di riportarne il contenuto nelle parti rilevanti, non ponendo la Corte in condizione di valutare se la pretesa azionata col precetto fosse stata integralmente soddisfatta. Il preliminare rilievo di inammissibilità preclude la disamina nel merito di ogni altro profilo. La Corte condanna la ricorrente alle spese di legittimità e dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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