Inammissibile il ricorso che non impugna la ratio autonoma della sentenza (Cass. civ. Sez. III n. 24108 del 28.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Qualora la sentenza impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata. La facoltà di disporre la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che non è tenuto a motivare espressamente il mancato uso di tale facoltà. Il principio è affermato ai sensi dell’art. 360-bis, num. 1, cod. proc. civ.
Il Fatto
Due pagherò cambiari, emessi da una società, venivano avallati dall’odierna ricorrente. La beneficiaria intimò precetto di pagamento all’avallante. Quest’ultima propose opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., deducendo l’abusivo riempimento dei titoli, in asserita violazione di un accordo transattivo quanto alle date di scadenza e al luogo di emissione.
L’opposizione venne respinta in entrambi i gradi di merito. La società avallante ricorse per cassazione con due motivi. La controricorrente resistette con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte territoriale aveva fondato il rigetto su una duplice argomentazione. In primo luogo, aveva ravvisato il difetto di legittimazione dell’avallante a dedurre l’abusivo riempimento delle date, trattandosi di profili afferenti ai rapporti sostanziali e non ad aspetti formali dei titoli. In secondo luogo, e con ratio decidendi autonoma e concorrente, aveva escluso qualsiasi pregiudizio per l’opponente, poiché le date apposte, pur diverse da quelle pattuite, erano comunque successive alla transazione e non avevano anticipato i termini dei pagamenti a scapito della garante.
Il ricorrente ha censurato il primo argomento senza svolgere alcuna considerazione critica sulla seconda motivazione. La Corte ha richiamato il principio, affermato ai sensi dell’art. 360-bis, num. 1, cod. proc. civ., secondo cui l’omessa impugnazione di una ragione autonoma rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre (Cass. n. 22753 del 2011, ribadita da Cass. n. 15350 del 2017, Cass. n. 18641 del 2017, Cass. n. 10815 del 2019, Cass. n. 17182 del 2020, Cass. n. 3224 del 2024).
La Corte ha inoltre escluso la praticabilità di uno scrutinio nel merito, compromessa dalla carente riproduzione in ricorso del contenuto della scrittura transattiva, con impossibilità di verificare i presupposti dell’orientamento invocato. Del tutto generica è risultata la contestazione sull’insussistenza di un litisconsorzio necessario con il curatore fallimentare della società emittente.
Il secondo motivo, relativo alle spese, è stato dichiarato inammissibile. Quanto alla compensazione, la sua facoltà rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, non censurabile in cassazione (Cass. n. 7611 del 2021, Cass. n. 11329 del 2019). La seconda censura configura un non motivo, discendendo l’effetto invocato già ex lege dall’art. 336, primo comma, cod. proc. civ.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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