Licenziamento disciplinare per condanna penale esterna al rapporto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24100 del 28.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo può fondarsi su una condanna penale riportata dal lavoratore per fatti estranei al rapporto di lavoro, quando la condotta leda la figura morale del dipendente ed è prevista come ipotesi espulsiva dalla contrattazione collettiva. Ai fini della valutazione della tempestività della contestazione disciplinare rileva il momento di avvenuta conoscenza, da parte del datore, della situazione contestata e, ove il fatto abbia rilievo penale, il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, non l’astratta percezione dei fatti. Il giudizio sulla proporzionalità della sanzione e quello sulla sussistenza del motivo sono rimessi al giudice di merito e sindacabili in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio di motivazione. La mancanza di un principio generale di parità di trattamento nei rapporti privati rende irrilevante il diverso trattamento applicato ad altri dipendenti, salva l’identità delle situazioni.
Il Fatto
Un lavoratore impiegato come operaio è stato licenziato per giustificato motivo soggettivo nel novembre 2016. Il recesso muoveva da una condanna penale a pena detentiva, divenuta definitiva, per fatti commessi fuori dal rapporto di lavoro e lesivi della sua figura morale, ipotesi contemplata dalla previsione contrattuale invocata dalla società datrice.
Il Tribunale aveva accolto l’impugnativa del licenziamento. La Corte d’Appello, in riforma, aveva rigettato la domanda. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, deducendo l’inversione dell’onere probatorio sulla tempestività, l’erronea integrazione del motivo soggettivo, l’asserita sproporzione della sanzione, il diverso trattamento riservato ad altri dipendenti, l’omessa ammissione di prova testimoniale e la ritorsività del recesso.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge tutti i motivi. Sul primo, esclude che il Collegio territoriale abbia invertito l’onere probatorio ex art. 2697 c.c.: esso ha accertato che il datore aveva avuto conoscenza, solo nell’ottobre 2016, non dei fatti, ma del passaggio in giudicato della condanna, elevata a oggetto dell’addebito.
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il lasso temporale per la contestazione decorre dalla conoscenza effettiva della situazione contestata, non dalla sua astratta percettibilità. Quando il fatto ha anche rilievo penale, il datore che scelga di attendere l’esito del procedimento non viola l’immediatezza, contestando l’addebito solo quando i fatti gli appaiano ragionevolmente sussistenti; il prudente indugio è anzi funzionale allo stesso lavoratore.
Il secondo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile: i giudici di merito hanno diffusamente argomentato la gravità dei reati, e ogni diverso apprezzamento della vicenda storica esula dai limiti del sindacato di legittimità sull’integrazione del precetto di cui all’art. 2119 c.c. Il terzo motivo, sulla proporzionalità, è dichiarato inammissibile, trattandosi di giudizio devoluto al giudice di merito, sindacabile solo in presenza di motivazione mancante o manifestamente incongrua, evenienza non prospettata.
Il quarto motivo è infondato: in mancanza di un principio generale di parità di trattamento tra lavoratori privati, è irrilevante che analoga inadempienza di altro dipendente sia stata diversamente valutata, salva l’identità delle situazioni, esclusa nel caso. Il quinto motivo è inammissibile perché denuncia un vizio processuale e non l’omesso esame di un fatto decisivo. Il sesto è infondato: il motivo ritorsivo deve essere determinante ed esclusivo, requisito che non ricorre a fronte di un giustificato motivo accertato. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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