Inammissibile il ricorso che non impugna la ratio decidendi della decadenza (Cass. civ. Sez. IV n. 20206 del 19.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che censuri esclusivamente il difetto di motivazione di un passaggio della sentenza d’appello, senza impugnare la ratio decidendi posta a fondamento del rigetto, è inammissibile per difetto di interesse. Quando il giudice di secondo grado abbia deciso sulla base della decadenza dall’impugnazione del licenziamento, e tale statuizione non sia stata oggetto di impugnazione, le censure rivolte a un diverso argomento della motivazione non incidono sul dispositivo. La parte che non attacchi la ragione decisiva della pronuncia impugnata non ha interesse all’annullamento della sentenza, restando quest’ultima fondata su autonoma ragione non contestata.

Il Fatto

Il lavoratore ha proposto ricorso al Tribunale di Siena contro il licenziamento intimato dall’Università degli Studi di Siena, chiedendo la reintegra e il pagamento di quanto dovutogli. Il Tribunale, con sentenza n. 187/2022, ha rigettato il ricorso sulla base della decadenza dall’impugnazione del licenziamento.

Il lavoratore ha proposto appello; la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 185/2024, ha rigettato il gravame, confermando la medesima ragione di decadenza. Avverso tale pronuncia il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, lamentando la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. per asserito difetto di motivazione. La struttura sanitaria si è difesa con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il motivo dedotto investe la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.: la corte territoriale non avrebbe illustrato le ragioni dell’adesione alla tesi del primo giudice, limitandosi a una motivazione sommaria sul perfezionamento della comunicazione del licenziamento e omettendo di chiarire la tempestività della segnalazione e della contestazione.

La Suprema Corte rileva che l’argomento è inammissibile. Il giudice d’appello ha fondato la propria decisione sulla decadenza dall’impugnazione del licenziamento, esattamente come il Tribunale, ritenendola circostanza decisiva ai fini del rigetto del gravame.

Il giudice di secondo grado ha motivato con chiarezza il proprio convincimento e le ragioni poste a suo fondamento. Questa parte della sentenza, osserva la Corte, non è stata oggetto di impugnazione.

Ne deriva che la censura, rivolta a un profilo diverso da quello che sostiene il dispositivo, non è idonea a scalfire la pronuncia: la statuizione sulla decadenza resta autonoma ragione del rigetto e non è stata contestata dal ricorrente. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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