Transazione giudiziale copre dedotto e deducibile, interpretazione riservata al merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19925 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La conciliazione giudiziale, al pari di ogni accordo transattivo, è destinata a coprire il dedotto e il deducibile, e il suo oggetto va identificato non secondo le espressioni letterali usate dalle parti, ma in relazione all’oggettiva situazione di contrasto che le parti hanno inteso comporre mediante reciproche concessioni. Il verbale di conciliazione, ancorché redatto con l’intervento del giudice a definizione di una controversia pendente, è atto negoziale e la sua interpretazione si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Nel giudizio di legittimità tale valutazione è sindacabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per difetto di motivazione, non potendo la censura risolversi nella mera contrapposizione di un’interpretazione diversa da quella criticata.
Il Fatto
La ricorrente, già lettrice di lingua madre presso un ateneo, aveva chiesto di accertare il diritto all’adeguamento della retribuzione secondo l’inquadramento del ricercatore e dell’assistente universitario, in forza del riconoscimento giudiziale dell’unicità e continuità del rapporto di lavoro dalla prima assunzione. La struttura universitaria aveva nel frattempo riconosciuto, in seguito a transazione, l’anzianità di servizio e le differenze retributive maturate da una certa data, oltre a un assegno ad personam riassorbibile e a un importo determinato.
Dopo una prima pronuncia declinatoria della giurisdizione per il periodo anteriore al 1994 e un successivo annullamento con rinvio, il giudizio riassunto si concludeva con declaratoria di estinzione. La Corte d’appello di Lecce rigettava l’appello, ritenendo che l’intesa transattiva intercorsa tra le parti avesse definito la vicenda. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, contestando l’efficacia della conciliazione e il rigetto della domanda retributiva.
La Motivazione della Corte
I due motivi, trattati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui l’oggetto del negozio transattivo, rinvenibile anche nella conciliazione giudiziale che pone fine alla lite, va identificato in relazione all’oggettiva situazione di contrasto che le parti hanno inteso comporre, non essendo necessaria una puntuale specificazione delle contrapposte pretese. La transazione, quale strumento di prevenzione e definizione della lite, è destinata, analogamente alla sentenza, a coprire il dedotto e il deducibile.
La Corte ha poi precisato la natura della conciliazione giudiziale prevista dagli artt. 185 e 420 cod. proc. civ. Essa non è assimilabile a un negozio di diritto privato puro e semplice: si caratterizza strutturalmente per il necessario intervento del giudice e per le formalità dell’art. 88 disp. att. cod. proc. civ., e funzionalmente per l’effetto processuale di chiusura del giudizio e per gli effetti sostanziali del negozio contestualmente stipulato, che può avere ad oggetto anche diritti indisponibili del lavoratore.
Il verbale di conciliazione è dunque, a ogni effetto, un atto negoziale. La sua interpretazione si risolve in un accertamento di fatto di esclusiva spettanza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione effettiva. L’intervento del giudice nel tentativo di conciliazione non altera la natura consensuale dell’atto. Ne consegue che la contestazione dell’interpretazione va svolta alla stregua degli artt. 1362 ss. cod. civ., con sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e al controllo della sussistenza di una motivazione effettiva.
Su questo punto la Corte ha richiamato il principio secondo cui la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica esige una specifica indicazione in iure, ossia la precisazione delle ragioni giuridiche, non fattuali, della violazione, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione di un’interpretazione diversa. Nel caso concreto la ricorrente aveva prospettato solo una lettura alternativa dell’intesa, senza riportare il contenuto essenziale degli atti processuali richiamati, rendendo impossibile valutare la conformità della decisione impugnata alla transazione.
Quanto alla definizione del ricorso, la Corte ha escluso l’opportunità del rinvio in pubblica udienza o della rimessione alle Sezioni Unite. Dopo la riformulazione dell’art. 375 cod. proc. civ. a opera del d.lgs. n. 149 del 2022, i ricorsi sono normalmente definiti con ordinanza all’esito della camera di consiglio, salvo i casi di particolare rilevanza della questione di diritto. Tale rilevanza va esclusa non solo quando la questione è già risolta, ma anche quando il principio da enunciare è solo apparentemente nuovo, perché conseguenza della mera estensione di principi già affermati.
Nota della Redazione
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