Azione revocatoria ordinaria: credito non accertato e prova presuntiva (Cass. civ. Sez. III n. 20205 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria ordinaria, il credito che ne costituisce presupposto non richiede un accertamento compiuto e definitivo. È sufficiente che la pretesa creditoria non appaia prima facie pretestuosa e risulti valutabile come probabile, anche se non accertata. L’istituto dell’art. 2901 cod. civ. ha infatti funzione cautelare e preventiva, volta a preservare la garanzia patrimoniale di cui all’art. 2740 cod. civ.: se il credito fosse già pienamente accertato, non vi sarebbe alcun interesse oggettivo e sistemico all’azione revocatoria, poiché sarebbe esperibile lo strumento esecutivo. Non è pertanto configurabile alcun contrasto con il testo della norma, né alcuna violazione degli artt. 832 cod. civ. e 42 Cost.
Il Fatto
La banca, in liquidazione coatta amministrativa, conveniva davanti al Tribunale di Padova la propria ex consigliere di amministrazione e la di lei nuora, per far dichiarare inefficaci due atti di donazione della nuda proprietà di immobili compiuti nel maggio 2016. La pretesa creditoria vantata dall’istituto di credito si fondava su un giudizio risarcitorio promosso nel 2017 contro gli ex consiglieri davanti al Tribunale di Venezia, ancora pendente.
Il Tribunale di Padova aveva accolto la domanda con sentenza n. 1506/2021; la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 575/2023, aveva rigettato sia l’appello principale della ricorrente sia quello incidentale della donataria. La ricorrente ha impugnato la decisione in cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava l’interpretazione lata del credito quale presupposto della domanda revocatoria, sostenendo che solo un credito pienamente accertato potrebbe legittimare l’azione. La Corte respinge la tesi: la censura, per quanto ampia e suggestiva, è infondata. L’argomento della ricorrente muove dall’espresso riferimento dell’art. 2901 cod. civ. al credito soggetto a condizione o termine, per dedurne a contrario l’esigenza di un accertamento rigoroso al di fuori di tali fattispecie.
La Corte rileva che l’impostazione non è logica prima ancora che giuridica. Se il credito dovesse già essere accertato, sarebbe esperibile lo strumento esecutivo e non emergerebbe alcun interesse all’azione revocatoria, che è rimedio preventivo di tutela. La ratio legis dell’istituto risiede nell’impedire che una garanzia specifica inclusa nel compendio dell’art. 2740 cod. civ. sfugga al creditore, quando non sussistono i presupposti, più severi, del sequestro conservativo.
La Corte esclude pertanto che l’interpretazione giurisprudenziale confligga con il testo letterale: la norma va letta alla luce della propria ratio, non in modo astratto e deprivato da essa. Ne consegue la manifesta infondatezza dei profili di illegittimità costituzionale prospettati con riferimento agli artt. 832 cod. civ. e 42 Cost.
Il secondo motivo lamentava la mancata sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. in relazione al giudizio di accertamento del credito. La Corte rileva che nel giudizio ex art. 2901 cod. civ. è presente, per litisconsorzio necessario, una parte diversa da quelle del giudizio di accertamento, cioè il soggetto a cui è stata trasferita la proprietà del bene: ciò esclude l’obbligatorietà della sospensione. Il motivo è rigettato.
Il terzo motivo censurava l’uso della prova presuntiva e la dedotta praesumptio de praesumpto. La Corte osserva che la responsabilità della ricorrente non è stata desunta solo da presunzioni, ma anche da accertamenti compiuti dalla Banca d’Italia e dalla Consob, sufficienti, considerato che l’accertamento nell’azione revocatoria non occorre completo e si arresta a livello cautelare. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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