Inammissibile il ricorso che non riproduce le clausole contrattuali contestate (Cass. civ. Sez. III n. 24033 del 27.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando omette di riprodurre, nei modi e per le parti d’interesse, il contenuto degli atti e dei documenti su cui fonda la censura, non essendo sufficiente il mero richiamo alla loro efficacia. L’art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, cod. proc. civ., letto alla luce dell’art. 6 CEDU, impone l’allegazione essenziale degli atti contrattuali, a pena di inammissibilità. È inoltre inammissibile, per difetto di interesse, la censura che non investa una delle rationes decidendi autonome poste a fondamento della sentenza impugnata, divenuta definitiva tra le parti.
Il Fatto
Una società erogatrice di prestazioni sanitarie in regime di convenzionamento ha convenuto in giudizio l’azienda sanitaria locale per ottenere il pagamento delle somme che assumeva spettanti per l’attività svolta tra il 2003 e il 2008. La ricorrente ha dedotto che il tetto massimo invalicabile di remunerazione sarebbe stato determinato in modo errato, con riflessi sulla liquidazione degli importi.
Il tribunale ha accolto la domanda; la corte di appello, in riforma, l’ha rigettata, osservando che i tetti di spesa, pur ipotizzandone l’errore, erano stati recepiti nei contratti annuali e accettati con la sottoscrizione, divenendo vincolanti, così come vincolanti erano le delibere aziendali che li avevano determinati. La società ha proposto ricorso per cassazione per un solo motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per una duplice, concorrente e autonoma ragione.
Sotto il primo profilo, rileva l’inosservanza del principio di specificità sancito, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, cod. proc. civ.. Il giudice di legittimità richiama le indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021, causa Succi ed altri c/Italia, secondo cui l’atto introduttivo deve contenere la trascrizione essenziale, per le parti d’interesse, degli atti e dei documenti invocati, senza necessità di integrale riproduzione. Tale onere contempera l’esigenza di semplificare lo scrutinio, la certezza del diritto e la funzione nomofilattica. Nel caso concreto la ricorrente non ha riprodotto il contenuto delle clausole contrattuali alle quali ascrive efficacia, impedendo alla Corte di acquisire cognizione del fatto controverso e di esaminare il merito (in termini, Cass. n. 6524 del 2023, Cass. n. 8117 del 2022, Cass. n. 3612 del 2022).
La seconda causa di inammissibilità è assorbente. La decisione impugnata si fonda, con ratio decidendi autonoma e di per sé sufficiente, sulla vincolatività delle delibere dell’ASL di determinazione dei tetti di spesa. Avverso tale argomentazione il ricorso non svolge alcuna censura specifica e puntuale.
La Corte ribadisce il principio per cui, quando la sentenza è sorretta da una pluralità di ragioni distinte e autonome, ciascuna sufficiente a giustificare il dictum, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, non potendo la motivazione autonoma non impugnata condurre in alcun caso all’annullamento. Il principio è affermato ai sensi dell’art. 360-bis, num. 1, cod. proc. civ. e già espresso da Cass. n. 22753 del 2011, poi ribadito da Cass. n. 15350 del 2017, Cass. n. 18641 del 2017, Cass. n. 10815 del 2019, Cass. n. 17182 del 2020 e Cass. n. 3224 del 2024.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile. La condanna alle spese segue la soccombenza, con attribuzione al difensore della controricorrente per dichiarato anticipo. Dà infine atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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