Inammissibile il ricorso contro l’espulsione se non si specifica l’opposizione al decreto (Cass. civ. Sez. I n. 6612 del 12.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di cassazione, la costituzione dell’intimato finalizzata alla sola partecipazione alla discussione orale è inammissibile, dovendo il concorso alla fase decisoria realizzarsi in forma scritta mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato. Il ricorso avverso il rigetto dell’opposizione al decreto di espulsione è inammissibile per difetto di specificità quando omette di esporre le ragioni dell’opposizione e i profili effettivamente sottoposti al giudice di merito, soffermandosi su vicende estranee al thema decidendum. È parimenti inammissibile il motivo che non coglie la ratio decidendi, incentrata sui presupposti della misura espulsiva, e che deduca circostanze non rilevanti ai fini della legittimità del provvedimento.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero proveniente dalla Nigeria, proponeva opposizione davanti al Giudice di pace avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b), del TUI. Il Giudice di pace rigettava l’opposizione e confermava il decreto opposto.
Avverso tale sentenza il cittadino straniero proponeva ricorso per cassazione con tre motivi. Gli intimati si costituivano con atto finalizzato alla sola partecipazione all’udienza di discussione. Disposta la trattazione camerale, la Corte dichiarava inammissibile il ricorso.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte dichiara inammissibile la costituzione del Ministero e della Prefettura, avvenuta con atto volto esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale. Nel procedimento in camera di consiglio davanti alla Corte di cassazione il concorso delle parti alla fase decisoria deve realizzarsi in forma scritta, mediante deposito di memorie, il che postula la costituzione con controricorso tempestivamente notificato e depositato. Sul punto richiama Cass. n. 27124/2018, Cass. n. 24422/2018 e Cass. n. 24835/2017.
I tre motivi, trattati congiuntamente per connessione, sono dichiarati inammissibili. Il primo e il secondo sono svolti in maniera generica e carenti rispetto ai canoni di contenuto richiesti dall’art. 366 cod. proc. civ. Il ricorrente si è soffermato sulla convalida del trattenimento, vicenda estranea al giudizio, nulla esplicitando in merito al decreto espulsivo e alle ragioni dell’opposizione, necessarie a circoscrivere la materia giustiziabile: donde la carenza nell’esposizione del fatto rilevante ai sensi dell’art. 366, n. 3, cod. proc. civ.
Il primo e il secondo motivo sono inammissibili anche per difetto di specificità ex art. 366, n. 4, cod. proc. civ., perché non viene illustrato rispetto a quale questione, debitamente e tempestivamente posta in fase di merito, la motivazione non sia stata resa intelligibile. La sentenza impugnata dà atto, senza contestazione, che nessuno era comparso in udienza. La domanda reiterata di protezione internazionale, per come dedotta, risulta avanzata in epoca successiva alla notifica del decreto di espulsione, sicché la fattispecie non ricadrebbe nell’ambito applicativo di Cass. n. 19819/2018 e Cass. n. 21910/2020.
Il terzo motivo non coglie la ratio decidendi, focalizzata sui presupposti della misura espulsiva, e quanto dedotto non rileva ai fini della valutazione di legittimità del provvedimento, né costituisce causa ostativa allo stesso. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile; nulla sulle spese, in assenza di attività difensiva degli intimati, con raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Nota della Redazione
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