Inammissibile il ricorso che non trascrive gli atti contestati (Cass. civ. Sez. I n. 269 del 07.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente in cassazione che censuri la non corretta valutazione di un atto o documento da parte del giudice di merito deve, ai sensi degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., produrlo o trascriverlo nel ricorso, a pena di inammissibilità per difetto di autosufficienza. La censura che investe la notificazione di un atto impositivo dell’amministrazione finanziaria non integra error in procedendo. La doglianza che si limiti a contrapporre una diversa valutazione all’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito costituisce censura di merito, insuscettibile di ingresso in cassazione, non potendo essere mascherata dai riferimenti agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.
Il Fatto
L’agente della riscossione propose due distinte domande di ammissione allo stato passivo di un fallimento, per crediti tributari e contributivi, in parte in linea privilegiata e in parte in chirografo. Il giudice delegato escluse parte del credito, ritenendolo prescritto o non dovuto quanto a interessi e spese, per mancata produzione di estratti di ruolo e relate di notifica.
Sull’opposizione dell’agente, il tribunale ammise un ulteriore importo, ma escluse aggio, interessi di mora e diritti di notifica, non essendo documentata la notifica delle cartelle e non risultando idonea la riproduzione a stampa delle ricevute di avvenuta consegna e delle comunicazioni a mezzo pec. Avverso il decreto l’agente propose ricorso per cassazione affidato a tre motivi; il fallimento rimase intimato.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 29, lett. f), del d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010: la ricorrente sosteneva che gli avvisi di accertamento cumulassero in sé le funzioni di ruolo e di cartella esattoriale e che gli interessi andassero calcolati dal giorno successivo al termine per il ricorso. La Corte lo dichiara inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 29093 del 2018 e n. 19048 del 2016).
Il vizio di autosufficienza è assorbente. Dal decreto impugnato non emergeva che si fosse trattato di accertamenti esecutivi; la stessa ricorrente, in opposizione, aveva affermato che tutte le cartelle erano state notificate, evenienza compatibile anche con accertamenti non esecutivi. A fronte di tali emergenze l’agente non ha riportato, neppure in forma riassuntiva, gli avvisi di accertamento nel corpo del ricorso, né ha indicato la sede dove reperirli.
Il secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 16-bis del d.l. n. 179/2012, lamentando che il collegio avesse ritenuto priva di valenza probatoria la produzione cartacea dei messaggi pec e delle attestazioni di consegna. Anche tale censura è inammissibile: il decreto aveva rimarcato la carenza di prova per l’intrinseco contenuto della riproduzione, non perché cartacea, e questa ratio decidendi non è stata investita da specifica censura.
Il terzo motivo prospettava la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. quanto alla ritenuta mancata corrispondenza tra avvisi di ricevimento delle raccomandate e avvisi di addebito. La Corte precisa che la censura, investendo la notificazione di un atto impositivo, non riguarda l’error in procedendo pur richiamato in rubrica. La doglianza si limita a contrapporre una diversa valutazione all’accertamento di fatto: è censura di merito. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. rileva solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti; quella dell’art. 116 cod. proc. civ. solo ove si alleghi che il giudice non abbia operato secondo il prudente apprezzamento, secondo il principio di Cass. Sez. Un. n. 20867 del 2020.
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese, non avendo il fallimento svolto difese. La Corte dà atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.