Inammissibili i motivi che chiedono revisione dell’accertamento contabile (Cass. civ. Sez. I n. 268 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, deducendo la violazione dell’art. 2697 c.c., censuri la valutazione delle prove proposta dalle parti: la violazione del precetto sull’onere probatorio, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., è configurabile solo se il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata. L’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, nella cui nozione non rientra l’errore in quanto tale. È parimenti inammissibile il motivo che, deducendo la violazione degli artt. 1418 e 1424 c.c., non colga la ratio decidendi fondata su un obbligo restitutorio dipendente dall’accertata nullità del negozio.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto appello avverso la sentenza del Tribunale che, accertata la nullità di un contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit linked per assenza di forma scritta del contratto quadro, aveva rigettato le domande di condanna di entrambe le parti. Egli assumeva di aver versato complessivamente una somma superiore a quella poi riscossa e di aver ricevuto, al momento del riscatto finale, un importo inferiore al dovuto.

La Corte d’Appello, rideterminato il rapporto di dare e avere, aveva accertato che alla compagnia assicurativa spettava un importo e aveva condannato il ricorrente al relativo pagamento, maggiorato di interessi. Contro questa pronuncia il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; la controricorrente ha resistito con controricorso. Il Consigliere delegato allo spoglio ha formulato proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.; il difensore del ricorrente ha chiesto la decisione nel merito.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto condivisibili le argomentazioni della proposta di definizione, dichiarando inammissibile il ricorso. Il Collegio ha osservato che, nel complesso, il ricorrente mira a una revisione dell’accertamento di fatto sulla quantificazione delle movimentazioni intercorse, non consentita in sede di legittimità.

Quanto al primo motivo, i giudici rilevano che la causa non è stata decisa attribuendo l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata, ma sulla base di un nuovo accertamento contabile. La censura investe dunque la valutazione delle prove, e non la corretta allocazione dell’onere probatorio, con conseguente inammissibilità. Il principio è coerente con il consolidato orientamento richiamato nella proposta.

In ordine al secondo mezzo, la Corte esclude che il supposto errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel corso del predetto accertamento possa assurgere a fatto decisivo: la nozione di fatto storico, principale o secondario, elaborata dalle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014, non ricomprende l’errore in quanto tale.

Il terzo motivo è infine inammissibile perché non coglie la ratio decidendi: la condanna trova fondamento in un obbligo restitutorio dipendente dall’accertata nullità del negozio finanziario, essendo stata corrisposta al ricorrente una somma eccedente l’investimento iniziale. La deduzione degli artt. 1418 e 1424 c.c. risulta quindi non coerente con la motivazione impugnata.

La Corte ha inoltre applicato le statuizioni dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. giusta l’art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ., liquidando gli importi e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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