Ricorso inammissibile se non trascrive gli atti su cui fonda la prescrizione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 30747 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che deduca la prescrizione dei contributi previdenziali deve trascrivere, o quanto meno localizzare, gli atti e i documenti sui quali il motivo si fonda e, in particolare, le cartelle esattoriali nella parte relativa al periodo di riferimento dei contributi pretesi: solo da tale trascrizione è possibile accertare l’effettivo compimento del termine prescrizionale in data anteriore alla notifica delle cartelle, con la conseguenza che, in difetto, il motivo è inammissibile per la sua genericità ai sensi dell’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ. La censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione, quando si risolva nella sola rubrica del motivo e sia priva di specificità, è del pari inammissibile, non potendosi sindacare la motivazione che rispetti il c.d. minimo costituzionale. Il motivo che non si confronti con la ratio decidendi del giudice di merito è inammissibile.
Il Fatto
La controversia ha per oggetto l’opposizione a un avviso di addebito notificato nell’ottobre 2015, in relazione a cartelle di pagamento notificate tra il 2004 e il 2009. Il ricorrente, destinatario della pretesa contributiva, aveva proposto opposizione davanti al giudice del lavoro.
Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione. La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha respinto il gravame. Avverso tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, mentre INPS, agente della riscossione e società cessionaria sono rimasti intimati.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 3 della legge n. 335/1995 e la nullità della sentenza per carenza di motivazione. Egli sostiene che il giudice di appello avrebbe errato nel non dichiarare la prescrizione quinquennale dei contributi, già maturata al momento della notifica delle cartelle, e nel qualificare l’istanza di dilazione di pagamento del 2012 come riconoscimento di debito e atto interruttivo della prescrizione.
La Corte dichiara il motivo inammissibile, con riferimento alla dedotta violazione di legge, sotto un duplice profilo. Da un lato, la censura è generica. Dall’altro, la parte ricorrente non ha trascritto né localizzato gli atti processuali e i documenti su cui il motivo si fonda e, in particolare, le cartelle esattoriali nella parte relativa al periodo di riferimento dei contributi pretesi, asseritamente dal 1982 al 1993. Tale trascrizione è essenziale per accertare l’effettivo compimento del termine quinquennale in data anteriore alla notifica delle cartelle.
Il medesimo motivo è infondato in relazione alla censura di nullità per difetto di motivazione. La Corte rileva l’assoluta mancanza di specificità della doglianza, che si risolve nella sola rubrica, e osserva che la motivazione della sentenza impugnata rispetta il c.d. minimo costituzionale.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2919 cod. civ. e dell’art. 18 d.P.R. n. 445/2000, oltre alla nullità della sentenza. Anche questo motivo è inammissibile, perché non si confronta con la ratio decidendi. Il giudice di appello aveva ritenuto che il ricorrente avesse solo genericamente disconosciuto le fotocopie delle relate di notifica delle cartelle, e nel ricorso non sono trascritti né localizzati i disconoscimenti asseritamente compiuti.
La Corte dichiara pertanto inammissibile il ricorso e, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo, se dovuto. Nulla sulle spese, essendo le controparti rimaste intimate.
Nota della Redazione
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