Omessa distrazione delle spese: correzione dell’errore materiale e legittimazione del difensore antistatario (Cass. civ. Sez. V n. 34810 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese giudiziali, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali e il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta. Non osta a tale legittimazione la sopravvenuta estinzione ex lege della società rappresentata, stante l’ultrattività della procura conferita al difensore per l’esercizio della facoltà prevista dall’art. 93 cod. proc. civ. Il ricorso per correzione non deve essere notificato anche alla parte difesa dall’avvocato antistatario, poiché il difensore agisce in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere. Il procedimento di correzione ex art. 391-bis cod. proc. civ. ha natura amministrativa, con la conseguenza che non è individuabile una parte vittoriosa e una soccombente.

Il Fatto

Una società cooperativa aveva promosso giudizio nei confronti di un Comune e di una società di riscossione per la cassazione di una sentenza della Corte di Appello di Milano. Con la sentenza n. 24541 del 2 ottobre 2019 la Sezione Tributaria della Corte Suprema ha rigettato il ricorso, condannando la cooperativa alla rifusione delle spese giudiziali in favore della società di riscossione, oltre accessori e spese forfettarie.

Il difensore della società di riscossione ha chiesto la correzione di tale sentenza, lamentando l’omessa distrazione delle spese in suo favore, nonostante la richiesta formulata nel controricorso, ove si era dichiarato antistatario. La questione giunge così davanti alla Corte come ricorso per correzione di errore materiale.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso e individua la questione giuridica nel rapporto tra omessa pronuncia sulla distrazione delle spese e rimedio esperibile. Il principio affermato è che, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione, il rimedio è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, e il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta.

Il Collegio richiama sul punto una pluralità di precedenti, tra cui Sezioni Unite n. 31033 del 2019 e varie pronunce della Sezione Tributaria. La legittimazione del difensore non è esclusa dalla sopravvenuta estinzione ex lege della società rappresentata, in ragione dell’ultrattività della procura conferita per l’esercizio della facoltà prevista dall’art. 93 cod. proc. civ.

Sotto il profilo processuale, la Corte precisa che il ricorso per correzione di una sentenza della Cassazione per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese non deve essere notificato anche alla parte difesa dall’avvocato antistatario. Il difensore agisce, ex artt. 287 ss. cod. proc. civ., in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguere una proposizione “in proprio” dell’istanza da una proposizione in rappresentanza di parte.

Nel merito, la Corte rileva che la sentenza aveva condannato la parte soccombente alla rifusione delle spese in favore della parte vittoriosa, omettendo di disporne la distrazione a favore del difensore che ne aveva fatto richiesta nel controricorso. Dispone pertanto che il dispositivo sia integrato con la statuizione di distrazione in favore del difensore antistatario del controricorrente, con annotazione a cura della Cancelleria sull’originale.

Quanto alle spese del procedimento di correzione, la Corte esclude che vi sia luogo a provvedere, poiché il procedimento ex art. 391-bis cod. proc. civ. ha natura amministrativa e non consente di individuare una parte vittoriosa e una soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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