Riammissione in servizio del dipendente dimissionario rimessa alla discrezionalità dell’ente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 30748 del 22.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La clausola contrattuale che, in caso di superamento del periodo di prova presso altra amministrazione, riconosce al dipendente il diritto alla conservazione del posto senza retribuzione non è invocabile da chi abbia rassegnato dimissioni pure e semplici, poiché la conservazione presuppone la persistenza del rapporto e non la sua risoluzione. La riammissione in servizio del dipendente dimissionario non integra un diritto soggettivo, ma è subordinata alla scelta discrezionale dell’ente di coprire il posto vacante senza concorso, esercitabile nel rispetto dei criteri di correttezza e buona fede e dei principi di cui all’art. 97 Cost. Il diniego è sindacabile solo per violazione di tali clausole generali, restando sottratte al controllo del giudice le ragioni di merito della scelta organizzativa.
Il Fatto
La lavoratrice, dipendente di un ente pubblico non economico, aveva rassegnato dimissioni per assumere servizio, in esito a concorso, presso altra amministrazione. All’esito negativo del periodo di prova aveva chiesto il rientro nel profilo di provenienza, invocando la clausola contrattuale sulla conservazione del posto e, in via subordinata, la disciplina sulla ricostituzione del rapporto per dimissioni.
L’ente aveva respinto l’istanza. Il giudizio di merito, definito in senso sfavorevole alla lavoratrice, era approdato in Cassazione con ricorso articolato in sei motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente, asserendo l’impossibilità di ricostruire la ratio decidendi in ordine all’inapplicabilità della clausola sulla conservazione del posto. La Corte lo ha giudicato infondato, rilevando che la sentenza impugnata aveva dato contezza delle ragioni dell’esclusione, evidenziando che la disposizione non era stata mai invocata dalla dipendente al momento delle dimissioni.
I motivi dal secondo al sesto, trattati congiuntamente, investivano l’interpretazione dell’art. 1, comma 9, del CCNL 14.2.2001. La norma riconosce al dipendente vincitore di concorso, durante il periodo di prova, il diritto alla conservazione del posto senza retribuzione e, in caso di mancato superamento, il rientro a domanda nel profilo di provenienza. La Corte ha osservato che la clausola configura una sorta di aspettativa non retribuita e parla con chiarezza di conservazione del posto, istituto incompatibile con la risoluzione conseguente alle dimissioni. L’argomentazione della ricorrente sull’incompatibilità con il divieto di cumulo degli impieghi pubblici potrebbe, in ipotesi, condurre a ritenere nulla la clausola, ma non ad attribuirle un significato che ne stravolga il senso letterale.
La Corte ha richiamato il criterio di cui all’art. 1362 cod. civ., rispetto al quale il principio di conservazione degli effetti utili del contratto previsto dall’art. 1367 cod. civ. opera in via meramente sussidiaria, non potendo autorizzare un’interpretazione sostitutiva della volontà delle parti.
Quanto all’art. 4 del CCNL 14.2.2001, la Corte ha ribadito che la richiesta di ricostituzione del rapporto apre un iter che l’ente può concludere anche negativamente, restando in capo all’amministrazione la decisione discrezionale di coprire il posto vacante senza concorso. La riammissione non dà luogo a reviviscenza del precedente rapporto, ma alla costituzione di un rapporto nuovo, e la pretesa del dipendente va qualificata come proposta contrattuale. Il diniego è sindacabile solo per violazione dei criteri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e buon andamento. Nel caso concreto la lavoratrice non aveva dedotto tale violazione, essendosi limitata a far valere un preteso diritto soggettivo.
Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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