Inammissibile il ricorso che non trascrive clausole contrattuali (Cass. civ. Sez. III n. 15783 del 05.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., le censure che si fondino su atti e documenti del giudizio di merito quando il ricorrente si limiti a richiamarli senza riprodurli nel ricorso, oppure, laddove li riproduca, senza fornire le puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo e alla loro collocazione nel fascicolo. Il principio di autosufficienza del ricorso impedisce alla Corte di legittimità di esaminare clausole contrattuali e scritture integrative soltanto evocate o prospettate in combinato disposto, poiché il giudice non può sostituirsi al ricorrente nella ricerca degli atti del merito. Parimenti inammissibile è la doglianza non correlata alla motivazione impugnata.
Il Fatto
Una società proprietaria di un immobile locato ad uso diverso da quello abitativo intimava lo sfratto per morosità alla conduttrice, chiedendo la convalida e la risoluzione di diritto del contratto. La conduttrice si opponeva, allegando di aver sanato la morosità, eccependo l’inoperatività della clausola risolutiva espressa per essere stata superata da una successiva scrittura privata e proponendo domanda riconvenzionale risarcitoria per allagamenti.
Il Tribunale rigettava sia la domanda di risoluzione sia quella riconvenzionale. La Corte d’Appello, in riforma, accoglieva l’appello della locatrice e dichiarava la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. e dell’art. 4 del contratto, condannando la conduttrice al rilascio. Quest’ultima proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il motivo denunciava la violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale. La ricorrente sosteneva che la Corte territoriale avesse omesso di considerare la reale volontà delle parti e che la clausola risolutiva espressa fosse stata superata da una scrittura privata integrativa, con cui erano state previste garanzia fideiussoria e deposito cauzionale nell’ottica della conservazione del rapporto.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. Il ricorso ometteva di localizzare e di trascrivere il tenore della clausola risolutiva e il contenuto della scrittura privata, limitandosi a prospettarne genericamente la considerazione in combinato disposto. I discorsi a sostegno della violazione dei canoni ermeneutici richiamavano circostanze fattuali e processuali senza rispettare il principio di specificità.
Il Collegio ha richiamato il proprio consolidato orientamento (Sezioni Unite n. 34469 del 2019; Cass. n. 5478 del 2018; Cass. n. 28184 del 2020), secondo cui le censure fondate su atti e documenti del merito sono inammissibili se il ricorrente non li riproduca o non indichi la loro collocazione nel fascicolo, così da renderne possibile l’esame.
Anche la doglianza relativa al comportamento di tolleranza della locatrice, che avrebbe accettato pagamenti tardivi rendendo inoperante la clausola, è stata giudicata inammissibile: formulata genericamente e non correlata alla motivazione, che non affronta tale argomento ma evidenzia i plurimi ritardi nei pagamenti con valutazione in fatto insindacabile in sede di legittimità. La Corte ha infine ritenuto superfluo pronunciarsi sulla dedotta cessazione della materia del contendere, la cui configurabilità postulava concordia delle parti.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e al versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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