Distanze legali integrano il codice civile per iura novit curia (Cass. civ. Sez. II n. 19469 del 15.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le prescrizioni dei piani regolatori generali e dei regolamenti comunali edilizi che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche rispetto ai confini, sono integrative del codice civile e hanno valore di norme giuridiche, sia pure di natura secondaria. Spetta al giudice, in virtù del principio iura novit curia, acquisirne conoscenza d’ufficio quando la loro violazione sia dedotta dalla parte. Non incorre nel vizio di ultrapetizione la pronuncia che, su domanda di arretramento del fabbricato per violazione delle distanze tra costruzioni, accerti il rispetto della distanza della medesima costruzione dal confine, non potendo la prima sussistere senza la seconda. Il giudice del merito deve però individuare concretamente la norma regolamentare applicata e le distanze violate. Le spese per le opere necessarie alla conservazione della servitù, eseguite anche nel proprio interesse dal proprietario del fondo servente, gravano su entrambi i proprietari in proporzione ai rispettivi vantaggi, per applicazione estensiva dell’art. 1069, comma 3, cod. civ.
Il Fatto
Il titolare di un fondo ha convenuto in giudizio la società proprietaria di immobili a confine, lamentando che i lavori di demolizione e ricostruzione di un capannone avevano modificato le linee fognarie, eliminato un pozzetto di ispezione delle acque nere e realizzato un manufatto di cubatura superiore al preesistente, in violazione delle distanze legali e della disciplina urbanistica. Ha chiesto l’accertamento delle violazioni, il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento del danno.
Il Tribunale ha accolto in parte la domanda, limitatamente alla violazione delle distanze, e ha respinto la riconvenzionale della società sulle spese di rifacimento dell’impianto fognario. La Corte d’Appello ha rigettato l’appello principale e quello incidentale. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; i controricorrenti, nella qualità di eredi dell’attore originario, hanno resistito.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che il giudice di seconde cure si fosse espresso sulle distanze dal confine senza una domanda esplicita e applicando norme regolamentari non allegate. Il motivo è infondato. La Corte osserva che, di fronte a una domanda di arretramento per violazione delle distanze tra costruzioni, la verifica della distanza dal confine non è un’attività eccedente il thema decidendum, perché il fatto presupposto della seconda non può prescindere dalla prima. Il giudice ha il dovere di verificare sotto ogni profilo la violazione denunciata, alla stregua dei criteri normativi da identificare e applicare d’ufficio.
Con il secondo motivo la società ha contestato la conferma della violazione della distanza tra edificio e confine, sostenendo che l’intervento non integrava una nuova costruzione e che le norme edilizie non sono integrative del codice civile in materia di distanze. Il motivo è fondato. La Corte richiama il principio per cui le prescrizioni dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi sulle distanze sono integrative del codice civile e hanno valore di norme giuridiche, sicché il giudice deve acquisirne conoscenza d’ufficio quando la parte ne deduca la violazione.
La Corte d’Appello si è limitata ad affermare che la valutazione delle distanze doveva tener conto della normativa regolamentare, senza però accertare quale normativa fosse applicabile e quali distanze fossero concretamente violate. Inoltre il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se gli interventi fossero qualificabili come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 2-bis, comma 1-ter, del T.U.E. La sentenza è pertanto cassata con rinvio per nuovo esame, anche con riferimento all’art. 3 d.P.R. n. 380/2001 come di recente modificato.
Con il terzo motivo la ricorrente ha contestato l’esclusione del diritto di contribuzione alle spese di rifacimento del sistema fognario. Il motivo è fondato. Le spese per le opere necessarie alla conservazione della servitù, eseguite anche nel proprio interesse dal proprietario del fondo servente, vanno sostenute da entrambi i proprietari in proporzione ai rispettivi vantaggi, in applicazione estensiva dell’art. 1069, comma 3, cod. civ. La sentenza si è discostata da questo principio negando la contribuzione sul rilievo che si trattava di opere rispondenti alle necessità dell’appellante.
Il giudice di rinvio, individuato nella stessa Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, rimedierà agli errori di diritto e deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Nota della Redazione
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