Ricorso inammissibile se censura la motivazione senza dedurre l’omesso esame del fatto (Cass. civ. Sez. V n. 7004 del 15.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omessa o insufficiente motivazione è inammissibile quando non deduce l’omesso esame di un fatto storico decisivo, ma si limita a contestare la valutazione delle prove documentali offerte dalla parte. Dopo la riformulazione disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: è deducibile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ravvisabile nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa e incomprensibile. Resta esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, non è predicabile un’inversione dell’onere probatorio a carico del contribuente; l’inammissibilità del motivo che ometta di censurare un’autonoma ratio decidendi di natura processuale determina il rigetto della censura.

Il Fatto

La società contribuente era destinataria di un avviso di accertamento per IVA, interessi e sanzioni relativamente all’anno di imposta 2008. L’Ufficio contestava l’indebita detrazione d’imposta per euro 51.750,00, riguardante operazioni ritenute soggettivamente inesistenti: i rapporti d’appalto con i fornitori non sarebbero stati genuini, per la genericità dei contratti privi di data e non opponibili all’Amministrazione, per la mancata esibizione della documentazione previdenziale e per l’assenza in capo ai fornitori di un’organizzazione idonea a eseguire le prestazioni fatturate.

La CTP di Roma rigettava il ricorso della contribuente, confermando l’avviso. La CTR del Lazio respingeva l’appello. La contribuente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000, violazione delle regole sul riparto dell’onere della prova e omessa motivazione su fatti decisivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, con cui si contestava la violazione dell’art. 7 st. contr. per mancata motivazione del rigetto delle osservazioni ex art. 12, comma 7, legge n. 212/2000. Il motivo difetta di autosufficienza: non riproduce la parte rilevante dell’avviso né il contenuto della memoria amministrativa. La CTR aveva del resto dato atto che le osservazioni erano state valutate e confutate nel merito, senza che sull’Ufficio gravasse un obbligo di specifica motivazione del rigetto.

Quanto al terzo motivo, la Suprema Corte ha ribadito che l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato, configura un vizio deducibile solo se il ricorrente allega l’omesso esame di un fatto storico decisivo. Nella specie il motivo censurava la mancata favorevole valutazione di prove documentali, fuoriuscendo dal paradigma normativo. La sentenza impugnata, inoltre, non presenta alcuna anomalia motivazionale: espone una motivazione effettiva sotto il profilo grafico e contenutistico.

La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 8053 del 07.04.2014, secondo cui la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 va intesa come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione: è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge, ravvisabile nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa e incomprensibile. È esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di sufficienza.

Il secondo motivo, esaminato congiuntamente al terzo, è stato parimenti dichiarato inammissibile. La CTR non aveva affermato alcuna inversione dell’onere probatorio a carico della contribuente, ma aveva rilevato, su un piano processuale, che la doglianza relativa all’assenza di bilanci e dichiarazioni fiscali dei fornitori era eccezione non dedotta in prime cure e perciò inammissibile in appello. Questa autonoma e decisiva ratio decidendi era stata del tutto ignorata nel ricorso, che non l’aveva censurata.

Nel merito, la CTR aveva logicamente valorizzato il difetto di diligenza della contribuente, che non si era curata di verificare la regolarità contributiva dei fornitori nonostante la responsabilità solidale dell’appaltante. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna al pagamento del doppio contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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