Cessione di stampi a committente estero: la non imponibilità IVA va valutata solo al termine dell’originario contratto (Cass. civ. Sez. 5 n. 11502 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, la non imponibilità della cessione di un bene strumentale (nella specie, uno stampo) a un committente non residente, realizzata nell’ambito di un contratto di appalto che preveda sia la costruzione del bene sia la fornitura dei prodotti finiti, è subordinata alla verifica del suo materiale trasporto fuori dal territorio dello Stato, da effettuarsi con riferimento alla cessazione del rapporto contrattuale originario. La circostanza che lo stampo rimanga presso il cedente per l’eventuale esecuzione di successivi e distinti contratti di fornitura di prodotti analoghi, con la conseguente prosecuzione dell’uso del bene, comporta il venir meno del presupposto per l’applicazione del regime di non imponibilità, trattandosi di scelte negoziali successive che non possono condizionare la definizione del regime fiscale della cessione. L’onere di provare i presupposti della deroga al regime di territorialità IVA grava sul contribuente.
Il Fatto
A seguito di un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2015, l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione l’IVA su cessioni di stampi qualificate dalla contribuente come cessioni intracomunitarie (art. 41 d.l. n. 331/1992) o come cessioni all’esportazione (art. 8 d.P.R. n. 633/1972). L’Ufficio contestava la mancata prova dell’effettivo invio o trasporto degli stampi ai cessionari non residenti, essendo rimasti gli stessi in uso presso la società cedente per la produzione di beni destinati alla fornitura. La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte accoglieva l’appello della contribuente, ritenendo che l’invio dello stampo all’estero non costituisse condizione imprescindibile per la non imponibilità, potendo la restituzione avvenire “a fine lavorazione” o al momento conclusivo del rapporto commerciale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i due motivi di ricorso proposti dall’Agenzia. Con il primo motivo, l’Ufficio deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.). Sul punto, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, secondo cui l’anomalia motivazionale è denunciabile solo quando si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come nella mancanza assoluta della motivazione o nella motivazione apparente. Nel caso di specie, la motivazione della CGT-2 esprimeva in modo comprensibile le ragioni della decisione, sia pure in modo non condivisibile, e pertanto il motivo è stato rigettato.
Con il secondo motivo, l’Agenzia ha denunciato la violazione o falsa applicazione degli artt. 41, comma 1, lett. a) d.l. n. 331/1993, 8 d.P.R. n. 633/1972 e 2697 cod. civ. La Corte ha accolto il motivo. Ha premesso che la non imponibilità delle cessioni intracomunitarie e delle cessioni all’esportazione è subordinata all’effettivo trasferimento del bene fuori dal territorio dello Stato di partenza, secondo il principio per cui il gettito fiscale va allo Stato in cui avviene il consumo finale. Ha ribadito che l’onere di provare i presupposti della deroga grava sul contribuente. Ha poi richiamato il proprio precedente (Cass. n. 23761/2015), secondo cui il presupposto del materiale trasporto dello stampo deve essere verificato con riferimento alla cessazione del rapporto contrattuale in questione, senza che assumano rilievo distinti contratti stipulati dalle stesse parti per ulteriori forniture.
La Corte ha chiarito che la non imponibilità è giustificata solo se lo stampo è destinato a essere impiegato per la produzione del diverso prodotto finito oggetto del medesimo contratto di fornitura, nell’ambito di una unitaria fattispecie negoziale. Qualora, invece, lo stampo rimanga in uso al cedente per l’esecuzione di successivi rapporti contrattuali, meramente eventuali, la cessione dello stesso va assoggettata a IVA, trattandosi di operazioni negoziali che esulano dall’originaria operazione economica. La sentenza impugnata è stata, pertanto, cassata con rinvio per un nuovo esame alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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