Inammissibile il ricorso alla Corte dei conti senza prova della notifica all’INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 31 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile il ricorrente ha l’onere di notificare all’amministrazione resistente il ricorso e il decreto di fissazione d’udienza e di depositare la prova dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno antecedente l’udienza, ai sensi dell’art. 155, commi 3 e 5-bis, c.g.c.. La totale omissione della notificazione integra un’ipotesi di inesistenza della notifica, non di nullità: non è quindi applicabile la disciplina del rinnovo del comma 8, né il giudice può disporre la rimessione in termini. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, perché il rapporto giuridico processuale non può dirsi validamente instaurato.

Il Fatto

I ricorrenti, già dipendenti pubblici e titolari di trattamento pensionistico di importo lordo superiore a quattro volte il minimo INPS, hanno adito la Sezione giurisdizionale per la Basilicata contestando le misure di limitazione della rivalutazione automatica previste dall’art. 1, comma 309, L. n. 197/2022 e dall’art. 1, comma 135, L. n. 213/2023 per il biennio 2023-2024.

Hanno dedotto che tali misure, per il c.d. effetto trascinamento, produrrebbero effetti per l’intera durata del godimento della pensione, chiedendo in via principale il riconoscimento del diritto all’integrale rivalutazione dal 2026 e dal 2027. In via subordinata hanno sollecitato la questione di legittimità costituzionale delle norme per contrasto con gli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 1 protocollo addizionale CEDU. L’INPS non si è costituito e nessuno è comparso all’udienza.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile rileva in via preliminare un vizio di instaurazione del contraddittorio. I ricorrenti hanno omesso di fornire la prova della notifica all’INPS dell’atto introduttivo e del decreto di fissazione d’udienza, in violazione dell’art. 155, commi 3 e 5-bis, c.g.c..

La prima disposizione impone al ricorrente di notificare il decreto, unitamente al ricorso, entro dieci giorni dalla comunicazione della Segreteria. Il comma 5-bis aggiunge l’onere di depositare la prova della notifica entro il decimo giorno precedente l’udienza. Si tratta di adempimenti funzionali a instaurare validamente il rapporto giuridico processuale.

La Corte distingue nettamente tra inesistenza e nullità della notificazione. Solo la nullità consente al giudice, ai sensi del comma 8, di fissare un termine perentorio per il rinnovo. L’inesistenza, invece, non è giuridicamente assimilabile alla nullità e determina una conseguenza insanabile, come affermato dalla giurisprudenza contabile richiamata (Sez. II App. n. 503/2018; Sez. III App. n. 57/2020; Sez. giur. Calabria n. 114/2021; Sezioni Riunite n. 6/QM/2001; Sez. giur. Campania n. 203/2023).

Il giudice non può quindi disporre la rimessione in termini: alla omessa notifica della domanda giudiziaria alla controparte consegue inevitabilmente l’inammissibilità del ricorso. Nel caso di specie manca qualsiasi prova che i ricorrenti abbiano notificato all’INPS, non costituitosi, l’atto introduttivo e il decreto.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di decisione in mero rito e in assenza di costituzione dell’amministrazione previdenziale. La questione di merito sulla perequazione pensionistica resta assorbita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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