Diniego di discarico al concessionario per riscossione negligente e perdita del credito (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 176 del 19.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso dal concessionario avverso il provvedimento di rigetto del discarico, ai sensi degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999, spetta al concessionario dimostrare il diligente adempimento della propria obbligazione di riscossione. La perdita del credito dell’ente per intervenuta prescrizione, per mancato compimento degli atti interruttivi, e un’attività di recupero disordinata, episodica e frazionata in atti meramente ripetitivi, diluita nel tempo e priva di interlocuzioni con l’ente, integrano i presupposti del diniego di discarico. Il diniego di discarico, se tempestivamente impugnato, non sospende l’attività del concessionario, che deve proseguirla. La definizione agevolata con pagamento di un ottavo dell’importo iscritto a ruolo è ammessa solo entro il termine di novanta giorni; in caso di proposizione e rigetto del ricorso è dovuto un terzo dell’importo stesso.

Il Fatto

Il Comune di Teramo aveva affidato a una società concessionaria la riscossione dei propri crediti. Avviata una verifica su centoquarantadue partite, l’ente locale aveva adottato altrettanti provvedimenti di diniego del discarico delle somme non riscosse. Nel maggio 2017 il concessionario impugnava dinanzi alla Sezione giurisdizionale tutti i dinieghi, contestando i vizi del procedimento e l’insussistenza del potere di controllo del Comune, invocando l’art. 1, commi 684, 687 e 688, della legge n. 190/2014.

La vicenda processuale ha visto un duplice intervento della Corte costituzionale, con sospensione dei giudizi e successiva riassunzione. La decisione riguarda il carico affidato al concessionario per crediti riferibili a ruoli degli anni 2003, 2004, 2005, 2007 e 2008.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama integralmente la sentenza n. 69/2023 della stessa Sezione, che ha definito le questioni preliminari. Il giudizio ad istanza di parte promosso ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c. non è un’azione demolitoria del provvedimento amministrativo, ma verte sulla fondatezza del diritto dell’ente al pagamento delle quote inesigibili. I vizi dell’attività amministrativa rilevano solo se si riverberano sul diritto al rimborso.

Le sentenze della Corte costituzionale n. 51/2019 e n. 66/2022 hanno chiarito che ai rapporti tra l’ente locale e il concessionario si applica la disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999. Il concessionario non può però essere dichiarato inadempiente per la sola omessa comunicazione di inesigibilità nei termini, in applicazione del principio del ragionevole affidamento: occorre verificare i presupposti sostanziali del diritto al discarico.

Nel merito, il Collegio ritiene legittimo il diniego. La documentazione prodotta evidenzia un’attività di riscossione disordinata, episodica e frazionata in numerosi atti meramente ripetitivi, con lunghe pause e verifiche patrimoniali effettuate a notevole distanza dalla notifica delle cartelle. Il Comune ha rilevato la mancanza di atti interruttivi della prescrizione, la perdita definitiva dei crediti, la notifica tardiva di alcune cartelle rispetto al termine dell’art. 19, comma 2, lett. a), e l’assenza di formali interlocuzioni con l’ente. La concessionaria non ha provato che l’attività potesse utilmente proseguire.

Quanto alla sopravvenuta normativa sulla rottamazione delle quote, il Collegio osserva che anche dopo il diniego il concessionario non ha avviato idonei atti esecutivi: alla data di entrata in vigore delle norme il credito era ormai di difficile esazione. Sulla misura del dovuto, l’art. 20, comma 4, consente la definizione agevolata di un ottavo solo entro novanta giorni dalla notifica; in caso di rigetto del ricorso è dovuto un terzo dell’importo iscritto a ruolo, con interessi e spese. Le spese di giudizio sono compensate per la complessità del quadro normativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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