Inammissibile il ricorso pensionistico senza prova della notifica all’amministrazione (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 73 del 07.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti il ricorrente deve notificare all’amministrazione, a cura propria, il ricorso depositato in segreteria unitamente al decreto di fissazione di udienza, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto stesso, e deve altresì depositare in segreteria le prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza, ai sensi dell’art. 155, commi 3 e 5-bis, cod. giust. cont. Il difetto di tale deposito determina l’inammissibilità del ricorso, rilevabile d’ufficio, trattandosi di questione di mero rito che preclude l’esame del merito e non consente alcuna pronuncia sulle spese.

Il Fatto

Il ricorrente percepisce una pensione di vecchiaia dal 1° gennaio 2022, liquidata dall’INPS con il sistema misto per un importo annuo di 24.287,17 euro. Nel corso della vita lavorativa ha ricoperto incarichi sindacali presso una sigla confederale, con periodi di distacco e di aspettativa sindacale; in tali periodi l’organizzazione sindacale, previa autorizzazione dell’Istituto previdenziale, ha versato la contribuzione aggiuntiva sulla differenza tra le somme corrisposte per l’attività sindacale e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo.

Secondo il ricorrente l’INPS avrebbe omesso di computare tale contribuzione nella liquidazione della pensione, con conseguente importo inferiore al dovuto: il montante sarebbe di 359.220,96 euro anziché 267.701,16, e la pensione dovrebbe ammontare a 36.601,30 euro annui. Dopo inutile diffida l’interessato ha proposto ricorso per il ricalcolo e per gli arretrati dal 2022. L’INPS non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio non affronta il merito della domanda di ricalcolo. Esamina invece, in via preliminare, la regolarità del contraddittorio alla luce dell’art. 155, comma 3, cod. giust. cont., che impone al ricorrente di notificare all’amministrazione il ricorso depositato in segreteria insieme al decreto di fissazione di udienza, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto medesimo.

Il successivo comma 5-bis della stessa disposizione prescrive un ulteriore onere: il ricorrente deve depositare nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza. Si tratta di un adempimento funzionale a consentire al giudice di verificare la correttezza della vocatio in ius dell’amministrazione convenuta.

Nel caso esaminato tali prove non risultano essere state depositate. La Corte rileva il difetto documentale e ne trae la conseguenza processuale prevista: il ricorso è inammissibile. La verifica è compiuta d’ufficio, poiché attiene alla regolare instaurazione del contraddittorio e non è subordinata a eccezione di parte.

La declaratoria di inammissibilità assorbe ogni altra questione, compresa quella sostanziale sul computo della contribuzione aggiuntiva. Quanto alle spese, il Collegio non vi provvede trattandosi di questione di mero rito, con la conseguenza che ciascuna parte sopporta le spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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