Inammissibile il ricorso che non si confronta con la motivazione d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 33571 del 10.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si risolvono nella pedissequa reiterazione delle censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. In tal caso i motivi sono soltanto apparenti e non assolvono la funzione di critica argomentata. Non sono consentiti in sede di legittimità i motivi che tendono a una inammissibile ricostruzione del fatto mediante criteri valutativi diversi da quelli adottati dal giudice di merito. L’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dalla Corte d’appello di Trieste con sentenza del 19.12.2024, dopo un giudizio di primo grado definito con dichiarazione di responsabilità. Avverso la pronuncia di appello ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.
I primi due motivi riguardano la condizione di procedibilità: la dedotta tardività della querela e la sua asserita equivocità, per avere la parte offesa presentato una semplice denuncia. Il terzo e il quarto motivo contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità. Il quinto motivo deduce la intervenuta prescrizione del reato.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il primo e il secondo motivo, rilevando che essi si risolvono nella pedissequa reiterazione delle censure già proposte in appello e puntualmente disattese. I motivi, privi di confronto con la motivazione della sentenza impugnata, sono pertanto non specifici ma soltanto apparenti.
Nel merito della doglianza sulla tardività della querela, la Corte richiama il principio secondo cui il termine di tre mesi di cui all’art. 124 cod. pen., quando non sia attivata la procedura prevista dall’art. 148 del Codice delle assicurazioni, decorre dalla compiuta conoscenza del fatto punibile. Nella specie tale conoscenza coincide con la data in cui i fatti sono stati comunicati ai vertici amministrativi della Compagnia, sicché la querela risulta tempestiva. Sul punto richiama Sez. 2, n. 36942 del 27.04.2018.
Quanto alla pretesa equivocità della querela, la Corte osserva che il documento riporta la dicitura attributiva del valore di formale querela ove fosse configurata la fattispecie di reato, come già evidenziato dalla sentenza d’appello.
Il terzo e il quarto motivo, concernenti la correttezza della motivazione, sono dichiarati non consentiti in sede di legittimità, perché tendenti a una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli del giudice di merito. La Corte ribadisce che esula dai suoi poteri la rilettura degli elementi di fatto, riservata in via esclusiva al giudice di merito, richiamando Sez. Un., n. 6402 del 30.04.1997.
Il quinto motivo, sulla prescrizione, è dichiarato manifestamente infondato: l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata, secondo l’orientamento di Sez. Un., n. 32 del 22.11.2000.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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