Inammissibile il ricorso fondato su rivalutazione delle prove e recidiva (Cass. pen. Sez. VII n. 33562 del 10.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità non è consentito sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito, né saggiare la tenuta logica della decisione mediante un raffronto con modelli di ragionamento mutuati dall’esterno. Il ricorso che si risolva nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi è inammissibile, perché non assolve la funzione di critica argomentata. La valutazione sulla recidiva e sulla prevalenza delle circostanze attenuanti, nonché il diniego della pena sostitutiva, costituiscono apprezzamenti discrezionali del giudice di merito, incensurabili in Cassazione se sorretti da motivazione logica e adeguata. Il giudizio prognostico sfavorevole sull’efficacia rieducativa della pena sostitutiva integra accertamento di merito non sindacabile.

Il Fatto

Il ricorrente è stato dichiarato responsabile del delitto di truffa di cui all’art. 640 cod. pen., con sentenza della Corte d’appello di Milano del 29 gennaio 2025. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di violazione di legge.

I motivi investono la dichiarazione di responsabilità, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., l’erronea applicazione dell’art. 99 cod. pen., la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. sulla recidiva, e infine il diniego della pena sostitutiva ex art. 20-bis d.lgs. 150/2022.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui si censura la ricostruzione della responsabilità attraverso una diversa lettura dei dati processuali. Il Collegio ribadisce la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze a quella dei gradi precedenti e di saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante confronto con ragionamenti esterni. Richiama sul punto Sez. U n. 12 del 31/05/2000, Jakani.

Il giudice di merito, osserva la Corte, ha esplicitato con motivazione esente da vizi logici le ragioni del proprio convincimento, applicando corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato, con particolare riferimento all’individuazione del responsabile nell’intestatario della carta sulla quale si realizza l’incameramento del profitto.

Il secondo motivo, relativo all’art. 131-bis cod. pen., è ritenuto inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi. Le censure risultano non specifiche ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata.

Il terzo e il quarto motivo sono anch’essi inammissibili e manifestamente infondati. Quanto alla recidiva, la Corte ricorda che il giudizio non può fondarsi solo sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale, dovendo il giudice esaminare in concreto, secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il fatto e le precedenti condanne. Quanto alla prevalenza delle attenuanti, richiama Sez. U n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, evidenziando che la valutazione discrezionale di equivalenza sfugge al sindacato di legittimità se sorretta da sufficiente motivazione.

Il quinto motivo, sul diniego della pena sostitutiva, è dichiarato manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha posto a base del rigetto una prognosi sfavorevole sull’efficacia rieducativa della pena sostitutiva, fondata su aspetti soggettivi della personalità del ricorrente, giudizio tipicamente di merito, privo di vizi di illogicità e non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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