Inammissibile il ricorso che reitera le tesi d’appello sul decoro architettonico (Cass. civ. Sez. II n. 27185 del 10.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, attraverso i motivi proposti, la parte si limiti a reiterare le tesi difensive già svolte con l’appello, rimettendo in discussione le valutazioni di merito conformi a quelle del primo giudice. Non integra un valido motivo di ricorso la contestazione della valenza e sufficienza degli elementi di prova acquisiti né la prospettazione della propria lettura del regolamento condominiale come unica corretta. La richiesta di rivisitazione del merito, con sovrapposizione sostanziale del ricorso all’impugnazione d’appello, esula dalle ipotesi disciplinate dall’art. 360 cod. proc. civ.
Il Fatto
Il controricorrente aveva citato davanti al Tribunale il ricorrente e una società di amministrazioni condominiali per ottenere il ripristino dei profili dei prospetti architettonici delle facciate di un complesso residenziale. L’attore chiedeva la demolizione di un vano tecnico in muratura e di pavimenti realizzati ai lati est e ovest dell’edificio, nonché la rimozione di un pergolato in legno e di stendibiancheria, qualificando gli interventi come innovazioni lesive del decoro architettonico e realizzate in contrasto con il regolamento condominiale e senza autorizzazione assembleare.
Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo le opere incidenti sul decoro perché visibili dall’esterno. La Corte d’Appello aveva respinto l’impugnazione del convenuto, confermando la valutazione delle fotografie prodotte e l’interpretazione degli artt. 3, 10 e 29 del regolamento. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 115, comma 1, cod. proc. civ., lamentando che i giudici di merito avessero accertato la lesione del decoro sulla sola base delle fotografie allegate dall’attore, senza disporre accertamenti tecnici. La Corte rileva che la censura investe la valenza attribuita agli elementi istruttori documentali e la loro interpretazione, ambito sottratto al sindacato di legittimità.
Il secondo e il quarto motivo prospettavano l’errata interpretazione degli artt. 29 e 10 del regolamento condominiale, per omessa considerazione dell’art. 3, che avrebbe limitato i poteri dell’assemblea ai soli interventi sulla facciata. Il terzo motivo deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo, relativo alla necessità o meno di una delibera assembleare.
La Corte osserva che l’analisi congiunta dei motivi evidenzia la loro inammissibilità. Il ricorrente si limita a riproporre le tesi già svolte in appello, contestando le valutazioni della Corte di merito in quanto conformi a quelle del primo giudice, senza un reale apporto critico inquadrabile nelle diverse ipotesi dell’art. 360 cod. proc. civ.
I motivi sono volti, il primo, a contestare la valenza e l’interpretazione delle prove documentali; gli altri tre, a mettere in discussione l’interpretazione e l’interazione degli artt. 3, 10 e 29 del regolamento offerta dai giudici di merito. Il ricorrente prospetta la propria lettura come unica corretta, in contrapposizione a quella offerta in modo conforme dai giudici di merito, come confermato dai precedenti Cass. n. 22478/2018 e Cass. n. 31447/2024. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.