Rinnovi contratti dirigenti esterni e risarcimento danno eurounitario (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 27189 del 10.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego privatizzato, la disciplina dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, con riferimento ai rapporti di lavoro dirigenziale con i Ministeri e gli enti pubblici non economici nazionali, è speciale e non compatibile con quella generale sui contratti a tempo determinato. La facoltà di rinnovo dei contratti stipulati per l’attribuzione di incarichi ai sensi della medesima norma va interpretata alla luce della clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e del principio costituzionale dell’accesso all’impiego, anche temporaneo, solo a seguito di concorso pubblico. Il rinnovo non può dunque essere disposto, una volta superati i limiti triennali e quinquennali stabiliti dalla norma, neanche mediante l’attribuzione di un incarico diverso, se questo afferisca alla normale attività dell’ente; in caso contrario spetta al lavoratore il risarcimento del danno c.d. eurounitario, liquidato secondo la fattispecie omogenea di cui all’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, quale danno presunto con valenza sanzionatoria, salva la prova del maggior pregiudizio. I contratti a tempo determinato con dirigenti esterni, inoltre, non soggiacciono ad alcun termine di durata minima, non applicandosi il comma 2 dello stesso art. 19.
Il Fatto
Tre dirigenti hanno lavorato alle dipendenze dell’INPDAP, poi INPS, con contratti a tempo determinato ex art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, nel periodo da settembre 2001 a febbraio 2014. Avevano chiesto al Tribunale la declaratoria di illegittimità dei contratti, non stipulati per esigenze transitorie ma per bisogni stabili e permanenti dell’amministrazione, e la condanna dell’ente al risarcimento ex art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, quanto meno per il periodo settembre 2012 – febbraio 2014, avendo gli ultimi incarichi durata inferiore al triennio.
Il Tribunale ha respinto la domanda e la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’impugnazione, ritenendo legittimi i contratti e i rinnovi per la natura fiduciaria del rapporto dirigenziale e per l’inapplicabilità del termine minimo triennale agli incarichi esterni. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, incentrato sulla nullità della sentenza per motivazione fondata su principi astratti, è stato dichiarato inammissibile, non emergendo che il tema della non reperibilità di personale dirigenziale interno fosse stato specificamente addotto come ragione delle domande.
Il secondo motivo è stato accolto. La Corte ha ricostruito la diversa conformazione del rapporto dirigenziale pubblico rispetto a quello privato: il primo si radica in un contratto a tempo indeterminato con accesso ai ruoli previo concorso ex art. 97 Cost., mentre sono solo gli incarichi a essere temporanei. Da ciò deriva l’inapplicabilità dell’art. 10 del d.lgs. n. 368 del 2001 al lavoro dirigenziale pubblico a termine e l’operatività delle regole speciali, tra cui l’art. 19, comma 6.
La disciplina speciale è completa e deroga a quella generale sui contratti a termine. Per la dirigenza statale, la durata degli incarichi può giungere fino a cinque anni per gli incarichi non di vertice, e può riguardare sia incarichi funzionali alla ordinaria conduzione dell’attività dell’ente, sia incarichi straordinari.
Proprio la configurazione eccezionale del lavoro dirigenziale pubblico a termine fa rientrare la fattispecie nella disciplina eurounitaria contro la reiterazione abusiva dei rapporti. La previsione dei limiti triennali e quinquennali esprime sia una limitazione ai rinnovi sia l’imposizione di una durata massima. Ribadendo il principio per cui i rinnovi devono soddisfare esigenze provvisorie e non permanenti, la Corte ha affermato che nel regime dell’art. 19, comma 6, i limiti massimi non possono essere superati attraverso rinnovi per attività ordinarie, anche su posti diversi. Diverso è il caso di un incarico successivo di natura straordinaria e oggettivamente diverso dal precedente.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha confermato che gli incarichi esterni ex art. 19, comma 6, non soggiacciono al termine minimo triennale del comma 2, norma riferibile ai soli dirigenti di ruolo assunti per concorso. Il motivo è stato quindi rigettato. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.
Nota della Redazione
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