Inammissibile il ricorso che non attacca la ratio decidendi autonoma (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12166 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Quando la sentenza impugnata sia sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome, convergenti o alternative, ciascuna di per sé idonea a sostenerne il dictum, la resistenza di una sola di esse alle censure mosse con l’impugnazione impone di tenere ferma la decisione su quel profilo non attinto, privando l’impugnazione della sua idoneità funzionale alla rimozione della pronuncia contestata. Parimenti inammissibile è il motivo che, in materia di qualificazione del rapporto di lavoro, opponga al giudice di legittimità un diverso convincimento, prospettando una spiegazione alternativa dei fatti senza dimostrarne la decisività, poiché l’accertamento degli indici sintomatici della subordinazione compete al giudice di merito e non può essere sostituito da una nuova valutazione.
Il Fatto
Una professionista ha lavorato come guardia medica presso una struttura ospedaliera dal 1997 al 31.12.2017, in forza di contratti di collaborazione autonoma rinnovati annualmente. Essa ha adito il Tribunale deducendo che tali contratti simulassero un unico rapporto di lavoro subordinato e chiedendo l’annullamento della disdetta intimata alla fine del 2017, la proroga del rapporto, le differenze retributive e il t.f.r.
Il Tribunale, sollevata d’ufficio la questione sulla mancanza dei requisiti abilitanti, ha rilevato la nullità dell’ultimo contratto e ha rigettato le domande. La Corte d’Appello ha respinto l’impugnazione, confermando la cessazione automatica del rapporto al 31.12.2017 per effetto della regolare disdetta e qualificando i rapporti come di collaborazione autonoma. La professionista ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi censurano, sotto vari profili, l’operato della Corte territoriale in ordine alla questione di nullità del contratto sollevata d’ufficio in primo grado. La ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1421 c.c., la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e l’applicazione retroattiva di un provvedimento regionale sfavorevole.
La Corte li tratta congiuntamente e li dichiara inammissibili. Il giudice di merito ha accertato che il contratto originario, rinnovato di anno in anno, era stato tempestivamente e regolarmente disdettato, cessando automaticamente i propri effetti al 31.12.2017. Tale rilievo è sufficiente, di per sé, a respingere la domanda di annullamento della disdetta e di proroga del rapporto.
Questa ratio decidendi non è stata attinta dalle censure. La motivazione è quindi idonea a sorreggere la statuizione, con la conseguenza che le doglianze rivolte a criticare l’altra ragione, pure cumulativamente proposta dalla Corte territoriale e confermativa della nullità, restano inammissibili. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità sul punto, citando Cass. n. 4349 del 2001, Cass. n. 4424 del 2001 e Cass. n. 24540 del 2009.
Anche il quarto motivo, sulla qualificazione del rapporto come autonomo e non subordinato, è inammissibile. L’accertamento dei fatti che concretano gli indici della subordinazione e la loro valutazione globale competono al giudice di merito, sindacabili solo nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Il ricorrente non può limitarsi a opporre un diverso convincimento, criticando le circostanze valorizzate, né prospettare una spiegazione alternativa dei fatti senza dimostrarne la decisività. La Corte richiama SS.UU. n. 379 del 1999 e Cass. n. 33820 del 2021.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile nel suo complesso, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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