Notifica PEC della cartella: onere di disconoscimento specifico della copia (Cass. civ. Sez. V n. 12172 del 06.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione telematica della cartella esattoriale, l’irritualità della notificazione a mezzo PEC non ne determina la nullità ove la consegna abbia comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e il raggiungimento dello scopo legale. La copia per immagine su supporto informatico di un documento formato in origine su supporto analogico ha la stessa efficacia probatoria dell’originale, ai sensi dell’art. 22, comma 3, d.lgs. n. 82 del 2005, se la conformità all’originale non è espressamente disconosciuta. Il disconoscimento di una copia di atto a fede privilegiata deve essere specifico e indicare gli elementi di difformità dall’originale, non essendo sufficiente una contestazione generica di carattere procedurale o formale.

Il Fatto

A seguito di controllo automatizzato relativo all’anno d’imposta 2012, l’Ufficio liquidava la dichiarazione ed iscriveva a ruolo le somme non versate nei confronti di una società. L’incaricato della riscossione notificava a mezzo PEC la cartella di pagamento, che la società impugnava davanti alla competente commissione tributaria provinciale.

Il giudice di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo validamente notificata la cartella tramite PEC e precisando che il disconoscimento della copia per essere valido avrebbe dovuto essere specifico. La società proponeva appello e otteneva l’accoglimento delle proprie ragioni, sul rilievo che grava sull’agente della riscossione l’onere di dimostrare la corrispondenza tra il messaggio originale e quello trasmesso via PEC. L’Agenzia delle entrate ricorreva in Cassazione affidandosi a un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte è chiamata a stabilire se la notifica a mezzo PEC possa ritenersi valida e se la corrispondenza tra l’atto originale e la copia cartacea trasmessa debba presumersi. Il motivo è prospettato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. per violazione dell’art. 4 del d.P.R. n. 68 del 2005, degli artt. 45 e 48 del d.lgs. n. 82 del 2005, dell’art. 149-bis cod. proc. civ. e della disciplina del ruolo.

Il motivo è accolto. Non è controverso che la PEC sia stata ricevuta dalla società contribuente presso il proprio indirizzo digitale, coincidente con il domicilio fiscale. La parte privata non ha formalmente contestato né disconosciuto l’atto esattivo, sollevando censure generiche di carattere procedurale o formale.

La Corte richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui l’irritualità della notificazione a mezzo PEC non comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto la conoscenza dell’atto e il raggiungimento dello scopo legale (Cass. S.U. n. 7665/2016; Cass. S.U. n. 23620/2018). Il disconoscimento di una copia di atto a fede privilegiata, qual è la cartella esattoriale, deve essere formale e specifico, con indicazione degli elementi di difformità (Cass. n. 21533/2017).

La questione è ulteriormente precisata: ai fini della riferibilità al mittente, l’atto inviato a mezzo PEC non necessita di attestazione di conformità, poiché ai sensi dell’art. 22, comma 3, d.lgs. n. 82 del 2005 le copie per immagine su supporto informatico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali se la conformità non è espressamente disconosciuta. La copia informatica della cartella, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale. Il valore giuridico della trasmissione è garantito dal rispetto della procedura fissata dagli artt. 4, 6 e 9 del d.P.R. n. 68 del 2005 e dagli artt. 45 e 48 del d.lgs. n. 82 del 2005 (Cass. n. 35541/2023; Cass. n. 18684/2023).

La sentenza è pertanto cassata con rinvio al giudice di merito, perché si uniformi ai principi esposti e proceda a nuovo esame anche dei motivi di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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