Inammissibile il ricorso che chiede rivalutazione del fatto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11627 del 03.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, miri in realtà ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. Il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. è precluso quando ricorra la cd. doppia conforme, se la parte non indica le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni per dimostrarne la diversità. È inammissibile, infine, il ricorso che riproponga i motivi di doglianza già sottoposti al giudice d’appello senza svolgere specifiche censure al decisum.

Il Fatto

Le lavoratrici avevano convenuto in giudizio il Comune resistente per ottenere il risarcimento del danno da lesione del legittimo affidamento, per aver confidato nel buon esito della procedura di stabilizzazione avviata dall’Ente e poi annullata in autotutela per difetto dei requisiti normativamente previsti, ovvero aver intrattenuto contratti di collaborazione coordinata e continuativa per almeno un anno alla data del settembre 2006.

La Corte d’appello aveva respinto il gravame, confermando la decisione di primo grado. I giudici aquilani avevano escluso il legittimo affidamento e ritenuto insussistente il requisito dell’ingiustizia del danno. Le lavoratrici hanno proposto ricorso per cassazione, resistito dal Comune con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con l’unico, articolato, motivo le ricorrenti hanno denunciato la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 560, della legge n. 269 del 2006, nonché l’omesso esame di un elemento essenziale, contestando la valutazione dei presupposti della responsabilità datoriale.

La Corte ha rilevato plurimi profili di inammissibilità. In primo luogo, le ricorrenti hanno riproposto i motivi di doglianza già sottoposti al giudice d’appello, senza svolgere specifiche censure al decisum (Cass. Sez. 3, 12/01/2024, n. 1341).

Inoltre, si è censurata la sentenza d’appello per aver affermato la legittimità della delibera di annullamento in autotutela senza considerare che la Corte territoriale aveva motivato compiutamente anche in ordine all’esclusione della lesione del legittimo affidamento.

Il vizio di omesso esame di un elemento essenziale, astrattamente riconducibile all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., è risultato precluso per la configurabilità della cd. doppia conforme, non avendo le ricorrenti indicato le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni per dimostrarne la diversità (Cass. Sez. 3, 28/02/2023, n. 5947).

La Corte ha infine richiamato il principio per cui è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, miri in realtà ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U, 27/12/2019, n. 34476). Il ricorso è stato conseguentemente dichiarato inammissibile, con condanna delle ricorrenti in solido alle spese di legittimità e con attestazione delle condizioni per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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