Nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo e motivazione apparente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18866 del 10.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da nullità, ai sensi dell’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., la sentenza di appello che presenti un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo, tale da non consentire di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni. Il vizio non è eliminabile con la correzione degli errori materiali. È parimenti nulla, per violazione del minimo costituzionale di cui all’art. 111 Cost., la sentenza che, dopo aver rimosso l’accertamento del primo giudice, ometta di esaminare in concreto la domanda risarcitoria per perdita di chance, non valutando gli elementi offerti e i curricula degli aspiranti. In tema di conferimento delle posizioni organizzative, la declaratoria di illegittimità delle delibere e la domanda risarcitoria restano distinte: l’accoglimento dell’appello non può travolgere la prima se la motivazione ne ha accertato il fondamento.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente di una azienda sanitaria, aveva presentato domanda per il conferimento di due incarichi di posizione organizzativa, aventi ad oggetto procedure di gara e gestione e monitoraggio dei contratti. Gli incarichi erano stati attribuiti ad altri candidati. Il lavoratore ha adito il giudice del lavoro deducendo l’illegittimità dell’iter procedurale e la propria ingiusta pretermissione, chiedendo la declaratoria di illegittimità degli atti di conferimento e la condanna dell’azienda al pagamento dell’indennità di posizione organizzativa non corrisposta e del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Il Tribunale ha accolto la domanda e condannato la struttura sanitaria al risarcimento del danno da perdita di chance. La Corte d’Appello ha invece accolto l’appello e, in riforma della sentenza, ha rigettato integralmente la domanda. Avverso tale pronuncia il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, articolato su sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente il quarto e il quinto motivo, che denunciavano la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 156, secondo comma, cod. proc. civ. La motivazione impugnata, infatti, dopo aver respinto il primo motivo di appello e aver argomentato nel senso dell’accertata illegittimità delle delibere di conferimento, non aveva poi confermato la sentenza di primo grado sul punto, accogliendo integralmente il gravame e rigettando la domanda anche nella parte dichiarativa.
Secondo la Corte, la lettura congiunta di motivazione e dispositivo non consente di discernere l’esatta decisione sulla domanda di declaratoria di illegittimità, ritualmente proposta dall’appellato. Richiamando Cass. n. 5939 del 2018, la Corte ha ribadito che il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo, non superabile con la correzione degli errori materiali, determina la nullità della pronuncia ai sensi dell’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.
Quanto al settimo motivo, i giudici di legittimità hanno rilevato che la sentenza di appello, dopo aver accertato che le delibere difettavano di motivazione e che non era stata condotta la comparazione dei curricula, ha omesso di esaminare la domanda risarcitoria del lavoratore. Non ha valutato gli elementi offerti dalla difesa né la concreta possibilità del ricorrente di conseguire gli incarichi. La motivazione risulta così solo apparente e al di sotto del minimo costituzionale.
La Corte ha richiamato il principio per cui, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla legge n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del minimo costituzionale, individuabile nella mancanza, nell’apparenza, nella contraddittorietà irriducibile o nella perplessità della motivazione (Cass. n. 23940 del 2017).
Il primo e il terzo motivo, relativi alla dedotta omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello, sono stati dichiarati inammissibili: la Corte d’Appello ha disatteso in via implicita l’eccezione decidendo nel merito, e il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione, ancorché in contrasto con la pretesa della parte, ne comporti il rigetto (Cass. n. 2151 del 2021). Il secondo e il sesto motivo sono stati assorbiti. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Cagliari, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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