Reiterazione abusiva contratti a termine nei progetti regionali e spese di lite (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13878 del 25.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La riconducibilità dei contratti a tempo determinato a progetti regionali finalizzati all’occupazione non integra, di per sé, la ragione oggettiva idonea a escludere l’applicazione delle tutele avverso la reiterazione abusiva previste dalla clausola 5 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE. L’adozione di specifici progetti ai sensi della disciplina regionale deve essere coordinata con il rispetto della regola di causalità e temporaneità imposta dalla normativa statale, con verifica da effettuarsi in concreto e non per la sola astratta riferibilità dei contratti ai progetti. Gli incentivi all’occupazione non costituiscono ragione oggettiva rilevante, potendo il medesimo fine essere perseguito, in modo più incisivo, mediante rapporti a tempo indeterminato. In tema di spese di lite, la determinazione del compenso fissata entro i minimi e i massimi di tariffa non è sindacabile in cassazione; le riduzioni per pluralità di parti non possono scendere sotto i minimi assoluti e gli aumenti previsti dalla tariffa non richiedono specifica motivazione.
Il Fatto
Alcuni lavoratori, già impiegati dal Comune in forza di plurimi contratti a tempo determinato nell’ambito di progetti regionali per lo sviluppo e l’occupazione finanziati dalla Regione Sardegna, hanno agito per sentir dichiarare la nullità dei termini apposti e ottenere il risarcimento del danno per reiterazione abusiva. La Corte d’Appello, in sede di rinvio, ha parzialmente accolto le domande, escludendo che la riconducibilità dei rapporti ai progetti regionali potesse giustificare i termini e riconoscendo importi risarcitori differenziati.
Quanto alle spese, la Corte territoriale ha compensato per un terzo, in ragione della parziale soccombenza dei lavoratori per il rigetto della domanda di conversione, condannando il Comune ai restanti due terzi, con riduzione del 30 % per la comunanza delle questioni di diritto trattate dal medesimo difensore. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso sia il Comune sia i lavoratori.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama i punti fermi delle proprie ordinanze rescindenti, secondo cui la disciplina regionale va letta in coerenza con l’art. 36 del d. lgs. n. 165 del 2001 e con la normativa europea, dovendosi verificare in concreto la causalità delle assunzioni. L’incentivo all’occupazione non è ragione oggettiva sufficiente, poiché il fine sociale in tanto rileva in quanto sia perseguito nel rispetto delle regole interne contro l’abuso.
La Corte respinge i motivi del Comune. La sentenza impugnata ha accertato che l’unica giustificazione dei contratti era il richiamo alla legge regionale e alla finalizzazione occupazionale, senza alcun profilo di formazione professionale o di apprendistato. Irrilevanti risultano il rispetto delle selezioni, la stipula di contratti privatistici e l’assenza di finalità sostitutive: profili tutti estranei al connotato della temporaneità in concreto delle esigenze. Non è sufficiente la sola riconducibilità dei rapporti ai progetti, poiché il datore deve specificare e provare la causale temporanea.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte conferma che la parziale soccombenza dei lavoratori va valutata rispetto all’esito globale del processo, non ai singoli gradi. La compensazione di un terzo è dunque corretta, avendo essi visto rigettare la domanda di conversione.
Sulle spese, la Corte consolida l’indirizzo secondo cui la liquidazione del compenso entro il minimo e il massimo di tariffa costituisce esercizio di discrezionalità non sindacabile, essendo la motivazione dovuta solo in caso di scostamento dai valori limite. Quanto alle riduzioni per pluralità di parti, la regola di inderogabilità dei minimi esclude che si possa scendere al di sotto di essi; quanto agli aumenti di cui all’art. 4, co. 2, del d.M. n. 55 del 2014, la disciplina non richiede specifica motivazione. Applicando tali principi, entrambi i motivi sulle spese sono disattesi, non risultando dimostrata la violazione complessiva dei minimi di tariffa. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione.
Nota della Redazione
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