Inammissibile il ricorso che chiede rivalutazione del merito contrattuale (Cass. civ. Sez. III n. 20254 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, sotto la veste di violazione di norme di diritto, proponga una diversa ricostruzione degli atti negoziali rispetto a quella accolta dal giudice di merito è inammissibile, perché si sostanzia in doglianze di merito e non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata. L’interpretazione delle clausole contrattuali è riservata al giudice di merito, che deve indagare la comune intenzione dei contraenti muovendo dal significato letterale delle parole per poi correlare le singole clausole con la disciplina integrativa voluta dalle parti. L’apprezzamento degli esiti probatori è insindacabile in cassazione quando il ragionamento del giudice di merito risulti logico e coerente. In caso di doppia conforme, il vizio di motivazione è deducibile solo indicando le divergenti ragioni su cui riposano le due decisioni.

Il Fatto

La società ricorrente ha convenuto in giudizio il gestore della rete di distribuzione chiedendo il risarcimento del danno o l’indennizzo ex art. 2041 c.c. per la differenza tra il valore delle opere realizzate in proprio per la connessione di un impianto fotovoltaico e gli oneri di connessione richiesti dal gestore, oltre al canone di utilizzo dell’impianto per il periodo tra l’attivazione e la cessione, alla ripetizione degli oneri per l’occupazione del suolo pubblico e al rimborso di un premio fideiussorio. A fondamento ha dedotto l’abuso di posizione dominante del gestore, che avrebbe ritardato i tempi autorizzativi costringendola ad accettare condizioni più onerose.

Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d’Appello di Lecce ha confermato la decisione. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, illustrati da memoria; il gestore ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi, perché connessi, e li dichiara inammissibili. Il nucleo delle censure non investe propriamente l’errore del giudice di merito nell’applicazione delle regole ermeneutiche, ma il risultato interpretativo raggiunto nella lettura del contratto, in relazione all’art. 15.4 del TICA e ai parametri della Guida per le Connessioni del dicembre 2009, diversi da quelli della versione del dicembre 2011. Tale approdo è insindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che però non è stato veicolato.

La Corte ribadisce che l’interpretazione delle clausole contrattuali è riservata al giudice di merito, il quale deve indagare la comune intenzione dei contraenti partendo dal significato letterale delle parole per poi correlare le singole clausole con la disciplina integrativa voluta dalle parti. La decisione impugnata risponde a tali requisiti, essendo fondata su un iter argomentativo rispettoso delle regole dettate dagli artt. 1362 e ss. c.c., tra cui quelli di buona fede e di interpretazione più favorevole alla parte debole, nonché delle norme integrative costituite dalla Guida per le Connessioni e dalle condizioni generali di contratto.

Sotto il profilo dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la ricorrente si limita a richiamare le norme asseritamente violate, senza specifiche argomentazioni sul perché le affermazioni della sentenza sarebbero in contrasto con esse, sovrapponendo le censure e chiedendo in sostanza una rivalutazione dei fatti storici. Le doglianze si connotano come vizi di merito e non si confrontano con la ratio decidendi della decisione impugnata, travalicando il modello legale di denuncia.

Anche le censure sull’apprezzamento degli esiti probatori non meritano accoglimento, trattandosi di compito riservato al giudice del merito, insindacabile quando il valore attribuito agli elementi posti a fondamento della decisione risulti logico e coerente. La Corte d’Appello ha esaminato tutte le risultanze istruttorie e ha escluso l’inadempimento del gestore, così escludendosi la fondatezza della doglianza sull’art. 2697 c.c. Non è configurabile neppure la violazione dell’art. 116 c.p.c., non avendo il ricorrente allegato che il giudice abbia basato la decisione su prove non dedotte o abbia disatteso prove legali. Quanto al vizio di motivazione, nella specie ricorre un’ipotesi di doppia conforme e la ricorrente non ha indicato le divergenti ragioni su cui riposano le due decisioni di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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