Sgravi contributivi agricoli, onere probatorio sui conferimenti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 34769 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle agevolazioni contributive di cui all’art. 9, comma 5, della legge n. 67/1988, come interpretato autenticamente dall’art. 32, comma 7-ter, del d.l. n. 69/2013 (convertito nella legge n. 98/2013), lo sgravio spetta alla cooperativa solo in relazione a conferimenti realmente provenienti da zone di montagna o svantaggiate. L’onere di provare la spettanza del beneficio grava su chi lo invoca, che deve contrastare in modo analitico le specifiche contestazioni dell’ente previdenziale. Ove la decisione di merito si fondi su una pluralità di ragioni autonome, l’infondatezza delle censure avverso una di esse rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, quelle relative alle altre. Nel giudizio sul rapporto previdenziale il verbale ispettivo è fonte di prova liberamente valutabile ex art. 116 cod. proc. civ., non atto amministrativo sindacabile nei vizi formali.
Il Fatto
Una società cooperativa agricola aveva impugnato due avvisi di accertamento notificati dall’INPS in esito ad accertamento ispettivo, con cui erano state disconosciute le agevolazioni contributive di cui all’art. 9, comma 5, della legge n. 67/1988 per il terzo trimestre del 2012 e per i quattro trimestri degli anni 2013 e 2015.
Il ricorso era stato accolto in primo grado e la pronuncia parzialmente riformata in appello, con vittoria dell’ente previdenziale. La cooperativa ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; l’INPS ha resistito con ricorso incidentale. La causa è stata discussa in adunanza camerale.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 9, comma 5, della legge n. 67/1988 fissa in misura ridotta i contributi dei datori di lavoro agricoli operanti nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate. L’interpretazione autentica dell’art. 32, comma 7-ter, del d.l. n. 69/2013 estende il beneficio alle cooperative e ai consorzi non operanti in zone svantaggiate, in misura proporzionale alla quantità di prodotto conferito dai soci e da essi allevato in zone montane o svantaggiate.
Da qui il principio dirimente: rileva la provenienza del prodotto da zona montana o svantaggiata, non il luogo di operatività della cooperativa né la natura associativa del contratto agrario. Il Collegio richiama Corte cost. n. 49/2019 e, sul riparto probatorio, Cass. n. 15639/2020 e Cass. n. 11764/2024.
Quanto ai primi due motivi, la Corte li dichiara in parte infondati e in parte inammissibili. L’INPS aveva contestato in modo analitico ogni allevamento: in alcuni casi la stessa esistenza, per difetto della denuncia annuale di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 375/1993; in altri l’incongruenza tra capi conferiti e forza lavoro denunciata. La cooperativa non ha confutato analiticamente tali allegazioni, proponendo capitoli di prova generici. Nessuna inversione dell’onere probatorio. L’argomento della regolarità contributiva dei soci è ritenuto ad abundantiam, sicché l’infondatezza della prima ratio assorbe le censure sulla seconda, con richiamo a Cass. n. 11493/2018 e Cass. Sez. Un. n. 7931/2013.
Il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità: il documento asseritamente pretermesso non è trascritto, neppure in sintesi, in violazione dell’art. 366 cod. proc. civ. Il quarto motivo è infondato: nel giudizio sul rapporto previdenziale il verbale ispettivo è prova liberamente valutabile ex art. 116 cod. proc. civ., non atto amministrativo di cui sindacare la legittimità.
Infondato anche il ricorso incidentale. La soccida monetizzata, con cui le parti derogano all’art. 2178 cod. civ. pattuendo la remunerazione del soccidario in denaro, incide sulle sole modalità di remunerazione e non sui requisiti dello sgravio. Respinti entrambi i ricorsi, la soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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