Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. V n. 2110 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di condanna, il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla sola manifesta illogicità del provvedimento impugnato. È pertanto inammissibile il ricorso che, anziché confrontarsi con le ragioni della sentenza impugnata, proponga una diversa e più favorevole lettura delle risultanze probatorie, contestando in modo generico e apodittico l’attendibilità delle fonti dichiarative. Parimenti inammissibile è la deduzione, proposta per la prima volta in sede di legittimità, che non sia stata oggetto dei motivi di appello. L’inammissibilità del ricorso, ove siano ravvisabili profili di colpa, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Milano, in riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Monza emessa a seguito di rito abbreviato, ha rideterminato la pena nei confronti dell’imputato, amministratore unico di una società dichiarata fallita, confermando la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, bancarotta impropria da operazioni dolose e reati tributari.
Avverso la sentenza d’appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla valutazione delle prove e all’elemento soggettivo. La difesa ha sostenuto che il ricorrente sarebbe stato mero prestanome, gravando la gestione effettiva su altri soggetti, e ha contestato l’utilizzabilità di dichiarazioni rese da un terzo in assenza di difensore.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Le censure, osserva, sono state costruite in modo disorganico e secondo direttrici di mera rivalutazione delle prove, collocandosi al di fuori del sindacato di legittimità, consentito solo in presenza di manifesta illogicità della motivazione.
Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità sul punto (Sez. 6 n. 5465 del 2020; Sez. 6 n. 47204 del 2015) e rileva che le argomentazioni difensive si risolvono nella trascrizione di brani di annotazioni di polizia giudiziaria e nella assertiva contestazione dell’attendibilità delle fonti dichiarative, senza reale confronto con le ragioni della sentenza impugnata.
Quanto alla dedotta posizione di prestanome, la Corte osserva che il ruolo dell’imputato è stato attentamente esaminato nella sentenza di primo grado, che ha evidenziato plurimi indicatori di funzioni gestorie effettive: i prelievi in contanti per pagamenti non tracciati e la firma nei contratti di subappalto. La contestazione relativa alla firma, inoltre, risulta proposta per la prima volta in ricorso e non nei motivi di appello: anch’essa inammissibile.
I giudici di secondo grado, saldandosi con la motivazione del Tribunale, hanno evidenziato consistenti prelievi dalle casse sociali della fallita e ricariche di carte prepagate, indice di fraudolenza dell’agire gestorio rispetto al quale il ricorso oppone considerazioni generiche. Le obiezioni sulla attendibilità e sulla legittimità dell’assunzione delle testimonianze sono giudicate irrilevanti, non essendo dedotta la loro decisività. All’inammissibilità seguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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