Furto di energia elettrica e aggravante del pubblico servizio (Cass. pen. Sez. 5 n. 16146 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. sussiste nel furto di energia elettrica commesso mediante manomissione del contatore, poiché rileva la destinazione finale dell’energia a un pubblico servizio dal quale viene distolta, e non l’esposizione alla pubblica fede della stessa mentre transita nella rete. Tale destinazione permane anche in caso di allacciamento abusivo o bypass, indipendentemente dalle modalità concrete di esecuzione della sottrazione e dalla natura pubblica o privata dell’ente erogatore.
Ne consegue che il reato è procedibile d’ufficio, non essendo estesa la procedibilità a querela introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 a tale ipotesi aggravata.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, all’esito dell’udienza predibattimentale, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputata per il reato di furto aggravato di energia elettrica, per mancanza della condizione di procedibilità della querela. Il giudice di merito, pur riconoscendo la materialità della condotta consistita nella manomissione del contatore mediante l’innesto di uno shunt, aveva escluso la configurabilità dell’aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio, ritenendo che l’energia, transitando nel contatore dell’utente, perdesse la sua connotazione pubblicistica.
Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore Generale, deducendo la violazione degli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente escluso l’inammissibilità del ricorso per tardività. Il termine per impugnare del Procuratore Generale decorre, ai sensi dell’art. 585, comma 2, lett. d), cod. proc. pen., dal giorno della comunicazione dell’avviso di deposito con l’estratto del provvedimento, obbligatoriamente disposta nei suoi confronti ex art. 548, comma 3, cod. proc. pen., e non già dalla data di lettura del dispositivo. Nel caso di specie, la comunicazione era avvenuta il 2 ottobre 2025, rendendo tempestivo il ricorso depositato il 15 ottobre 2025.
Nel merito, la Corte ha ritenuto fondata la doglianza del Procuratore Generale, affermando che la descrizione della condotta, consistente nell’innesto di uno shunt tra la saldatura del filo amperometrico e il polo di fase, indica chiaramente una modalità di manomissione finalizzata al prelievo di energia elettrica ai danni dell’ente erogatore, attraverso un bypass che impedisce la corretta registrazione dei consumi
richiamando la giurisprudenza consolidata (Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Rv. 282543-01; Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Rv. 285422-01), la Corte ha ribadito che integra l’aggravante la sottrazione di energia mediante allacciamento abusivo, rilevando la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, a prescindere dalle modalità esecutive.
Quanto alla natura del servizio reso dall’ente erogatore, la Corte ne ha affermato la dimensione pubblica e collettiva, richiamando le fonti normative che qualificano l’erogazione di energia elettrica come servizio pubblico essenziale. La scelta del legislatore del 2022 di non estendere a tale ipotesi il regime di procedibilità a querela conferma la volontà di punire d’ufficio l’azione ablativa su un bene destinato all’uso pubblico.
La Corte ha, infine, escluso che la supposta “traditio” dell’energia al privato utente ne muti destinazione e natura, atteso che l’energia viene appresa direttamente dalla fonte erogatrice e non da un soggetto privato che ne abbia acquisito la disponibilità. La sentenza impugnata è stata pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Catania, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio.
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Nota della Redazione
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