Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. III n. 22840 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il dolo specifico di evasione, richiesto dagli artt. 5 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 come quid pluris rispetto al dolo generico, può essere provato anche mediante indizi, ai sensi dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., purché gravi, precisi e concordanti. Esso può desumersi dall’entità del superamento della soglia di punibilità, dalla piena consapevolezza dell’imposta dovuta e dal comportamento successivo al reato, segnatamente dal mancato pagamento delle imposte non dichiarate. In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale, proponga censure di fatto dirette a una rivalutazione del compendio probatorio. L’inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi preclude inoltre il rilievo della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 30.09.2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma nei confronti del ricorrente per i reati di cui agli artt. 8 e 5 d.lgs. n. 74 del 2000, riconoscendo i doppi benefici di legge. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi.

Con il primo e il secondo motivo ha contestato la sussistenza del dolo specifico di evasione e l’accertamento dell’elemento oggettivo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, assumendo che la fittizietà delle operazioni sarebbe stata desunta da mere presunzioni e che l’omessa dichiarazione sarebbe dipesa dal commercialista. Con il terzo motivo ha censurato il rigetto della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. In via subordinata ha chiesto la declaratoria di prescrizione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi sono stati esaminati congiuntamente e respinti, perché ripropongono censure per lo più valutative e fattuali, rispetto alle quali il ricorrente non si misura criticamente con la motivazione del giudice di merito.

Quanto al reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, i giudici di merito hanno ravvisato la fittizietà delle operazioni sulla base di una pluralità di elementi convergenti: l’estraneità della merce al codice attività dell’impresa, l’assenza di documentazione su ordini, trasporto e pagamenti, la mancata disponibilità dei beni da parte del fornitore, l’assenza delle merci dalle rimanenze di bilancio, le dichiarazioni contraddittorie del fornitore e l’assenza di personale e mezzi in capo all’impresa. La Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità, ricordando che non compete al giudice di cassazione sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali né saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (Sez. Un. n. 12 del 2000).

Sul dolo specifico, la Corte ha ribadito che esso rappresenta un elemento selettivo della condotta penalmente rilevante e che la relativa prova non può esaurirsi in quella del dolo generico. Può essere desunta da indizi ex art. 192, comma 2, cod. proc. pen.; per il delitto di omessa dichiarazione rilevano l’entità del superamento della soglia e la piena consapevolezza dell’imposta dovuta (Sez. 3 n. 38802 del 2024; Sez. 3 n. 18936 del 2016) e il mancato pagamento protratto nel tempo (Sez. 3 n. 36765 del 2024; Sez. 3 n. 16469 del 2020; Sez. 3 n. 665 del 2025). Nel caso concreto i giudici di merito hanno fondato il dolo sull’entità del superamento della soglia e sulla piena consapevolezza del volume d’affari.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile: la motivazione che ha escluso la particolare tenuità dell’offesa, valorizzando il numero delle fatture e l’entità delle imposte evase, non è manifestamente illogica, mentre le censure difensive sono generiche o indimostrate. Infine, l’inammissibilità per manifesta infondatezza preclude il rilievo della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata (Sez. Un. n. 32 del 2000), con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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