Ricorso straordinario del difensore senza procura speciale è inammissibile (Cass. pen. Sez. III n. 22845 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per la correzione dell’errore di fatto previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. è atto strettamente personale del condannato e, per la sua straordinarietà, è norma di stretta interpretazione. Di conseguenza il difensore del condannato può proporlo solo se munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen., che lo abiliti al compimento dello specifico atto. Il mandato difensivo ex art. 96 cod. proc. pen. non è idoneo a conferire la rappresentanza necessaria, esaurendo i propri effetti con il giudicato. È pertanto inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso straordinario proposto dal difensore privo di tale specifica procura.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato con la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, che aveva rideterminato la pena in anni diciassette di reclusione previa riqualificazione del suo ruolo nel sodalizio di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 come partecipe in quanto stabile fornitore. La Cass. pen., Sez. IV, n. 28523/2025 aveva rigettato i ricorsi proposti nell’interesse del condannato.
Il condannato ha quindi proposto, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., deducendo tre motivi di errore di fatto in cui sarebbe incorsa la decisione di legittimità, con correlata violazione dell’art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto preliminare e assorbente, rispetto alla disamina dei motivi, la constatazione del difetto in capo al difensore della procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. Ha richiamato il consolidato indirizzo secondo cui la tipologia delle decisioni di legittimità emendabili con il ricorso straordinario è circoscritta ai soli provvedimenti che rendono definitiva una sentenza di condanna, in tutto o in parte, con riferimento alle Sezioni Unite n. 28717 e n. 28719 del 2012.
Stante il connotato di straordinarietà del mezzo, il ricorso-richiesta è atto strettamente personale del solo condannato, quale strumento eccezionale volto a emendare pregiudizievoli errori di fatto contenuti in una decisione di legittimità a lui sfavorevole. Da ciò discende che l’atto deve essere presentato di persona dal condannato ovvero da un difensore munito di specifica procura speciale presso la cancelleria della Corte o presso altro ufficio giudiziario tenuto a inoltrarlo.
La Corte ha osservato che l’art. 625-bis cod. proc. pen., per la peculiarità dell’istituto correttivo, è norma di stretta interpretazione, espressamente riferita al difensore dell’imputato e non a quello del condannato. La particolarità del ricorso straordinario rende perciò indispensabile una specifica procura che autorizzi il difensore a proporre l’atto impugnatorio diretto alla correzione dell’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, secondo l’indirizzo di legittimità richiamato.
Su tali basi ha riaffermato il principio per cui è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso straordinario proposto ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. dal difensore del condannato privo di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen., come statuito dalle Sezioni Unite n. 32745 del 2015.
Nel caso concreto il ricorso risultava proposto da un professionista palesemente privo di rappresentanza. La Corte ha chiarito che la procura speciale per atto determinato si distingue strutturalmente dal mandato difensivo ex art. 96 cod. proc. pen., che ne può costituire presupposto genetico ma ha esaurito i propri contenuti e il proprio scopo con la definitività della pronuncia di condanna. Ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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