Ricorso incidentale inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse (Cass. civ. Sez. II n. 21534 del 31.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso incidentale è inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse quando il ricorrente incidentale abbia egli stesso prospettato il venir meno dell’interesse alla decisione in ragione dell’esito a lui favorevole conseguito con il rigetto del ricorso principale. La carenza di interesse si palesa anche con riguardo ai motivi che investono il rigetto di una domanda proposta dallo stesso ricorrente incidentale, quando quella domanda era funzionale alla contestazione della pretesa della controparte, ormai respinta. L’inammissibilità sopravvenuta non giustifica l’applicazione della disposizione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. Le spese di giudizio seguono la soccombenza della parte ricorrente principale.

Il Fatto

La società proprietaria di un tratto autostradale agì in giudizio per ottenere la demolizione di manufatti realizzati su un fondo privato a distanza inferiore alla fascia di rispetto di trenta metri prescritta dalla legge n. 729 del 1961 e dal codice della strada. Il proprietario si oppose eccependo il difetto di legittimazione attiva, la prescrizione e, in via subordinata, l’usucapione del diritto di servitù a mantenere le costruzioni.

Il Tribunale condannò il convenuto ad arretrare le opere a venticinque metri dal limite della zona di occupazione autostradale. La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 5392 del 23.11.2018, riformò integralmente la decisione, rigettando la domanda della società ed escludendo la spettanza della tutela reale delle distanze. Avverso tale pronuncia la società propose ricorso per cassazione, deducendo due motivi attinenti alla giurisdizione. La controparte notificò controricorso e ricorso incidentale su tre motivi. Il ricorso principale, rimesso alle Sezioni Unite, fu dichiarato inammissibile con sentenza n. 8243, con rimessione alla Seconda Sezione civile.

La Motivazione della Corte

Nella memoria depositata in vista dell’udienza pubblica il ricorrente incidentale ha rappresentato che, essendo stato dichiarato inammissibile il ricorso principale, poteva ritenersi venuto meno il suo interesse a una decisione sul proprio ricorso, risultando comunque confermata la sentenza che aveva respinto la domanda della controparte e disconosciuto la sua pretesa all’arretramento dei manufatti.

Il Pubblico Ministero, nella propria memoria, ha chiesto che il ricorso incidentale fosse dichiarato inammissibile per difetto di interesse, rilevando che, indipendentemente dai capi censurati, la sentenza impugnata aveva avuto esito favorevole per il ricorrente incidentale. Anche la società ricorrente principale ha rappresentato la carenza di interesse della controparte.

La Corte ha ritenuto di aderire alle conclusioni del P.M. e delle parti, ravvisando nelle deduzioni del ricorrente incidentale una manifestazione di sostanziale disinteresse alla decisione del proprio ricorso, atteso l’esito della lite conseguente al rigetto del ricorso principale.

La carenza di interesse si palesa anche con riferimento al motivo che investe il rigetto della domanda di usucapione del diritto di servitù, una volta considerato che tale domanda era funzionale alla contestazione della pretesa della controparte di ottenere la condanna all’arretramento. Essendo stata quella pretesa rigettata, la Corte ha concordato sulla sopravvenuta carenza di interesse prospettata dallo stesso ricorrente incidentale.

Il ricorso incidentale è stato pertanto dichiarato inammissibile. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente principale. Trattandosi di inammissibilità sopravvenuta, la Corte ha escluso l’applicabilità nei confronti del ricorrente incidentale della disposizione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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