Decadenza per vizi dell’opera rilevabile solo su eccezione (Cass. civ. Sez. II n. 21532 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dalla garanzia per i vizi delle opere, stabilita dall’art. 2226, secondo comma, cod. civ., è posta a tutela di interessi individuali e disponibili e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Ne consegue che l’eccezione di tardività della denuncia dei vizi, trattandosi di eccezione in senso stretto, deve essere proposta dal committente alla prima udienza di trattazione, a norma dell’art. 183, quarto comma, cod. proc. civ., nel testo anteriore alla riforma di cui al d.l. n. 35 del 2005, e non nella successiva memoria di cui all’ultimo comma del medesimo articolo. Il principio, già affermato in tema di appalto e di vendita, va confermato anche per il contratto d’opera, pur costituendo la denuncia una condizione dell’azione di responsabilità del prestatore d’opera. In materia di rivalsa IVA, il prestatore di servizi non può rivalersi dell’imposta sul committente senza aver emesso la fattura.
Il Fatto
Un imprenditore edile ha citato in giudizio il committente davanti al Tribunale di Catania per ottenere il saldo del corrispettivo di lavori edili, pari a un debito originario di oltre ventinovemila euro, a fronte di acconti versati per quindicimila. Il committente ha contestato la domanda, sostenendo di aver versato un importo maggiore e che le opere non erano state eseguite a regola d’arte, chiedendo in via riconvenzionale il rimborso delle spese necessarie all’eliminazione dei vizi.
Deceduto il committente in corso di causa, il processo è proseguito nei confronti degli eredi. Il Tribunale ha rigettato la domanda principale e, accogliendo la riconvenzionale, ha condannato l’attore al pagamento di una somma oltre accessori. Entrambe le parti hanno impugnato la decisione. La Corte d’appello di Catania ha respinto l’impugnazione principale dell’appaltatore e accolto quella incidentale degli eredi, condannando l’attore al risarcimento del danno. L’appaltatore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 2226 e 2697 cod. civ. e dell’art. 183 cod. proc. civ., per avere la Corte distrettuale dichiarato tardiva l’eccezione di decadenza dalla denuncia dei vizi. Secondo il ricorrente, compete al committente provare il tempestivo invio della denuncia, quale condizione della domanda risarcitoria.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato, ricostruendo il regime della decadenza. L’eccezione, proposta nella memoria di cui all’art. 183, ultimo comma, cod. proc. civ., nel testo anteriore alla riforma del d.l. n. 35 del 2005, era tardiva, dovendo essere sollevata alla prima udienza di trattazione. In quella sede l’attore poteva opporre tutte le eccezioni scaturite dalla domanda riconvenzionale di risarcimento per vizi delle opere, non essendo la tardività rilevabile d’ufficio.
Il Collegio ha coordinato l’art. 2226, secondo comma, cod. civ. con la disciplina generale della decadenza, dalla quale emerge la distinzione tra due species. La prima, posta a tutela di un interesse superiore in materia indisponibile, non ammette rinuncia ed è rilevabile d’ufficio. La seconda, posta a tutela di interessi individuali, ne consente la rinuncia e richiede un’apposita eccezione, da proporsi ritualmente perché il giudice possa pronunciare nel merito.
A tale seconda tipologia appartiene la decadenza dell’art. 2226, primo comma, cod. civ., collocandosi la materia nell’ambito dei diritti disponibili. La Corte ha richiamato sul punto Cass. n. 18078 del 2012 e Cass. n. 8187 del 2000, confermando il principio anche per il contratto d’opera.
Il secondo motivo censurava il mancato riconoscimento dell’IVA sui lavori eseguiti. Anche tale censura è stata respinta. Il prestatore di servizi non può rivalersi dell’imposta verso il committente senza aver emesso la fattura, dovendo l’operazione considerarsi effettuata all’atto del pagamento del corrispettivo o, se anteriore, alla data della fattura. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese e aggravio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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