Amministrazioni statali soggettività unitaria esclude il giudicato parziale (Cass. civ. Sez. III n. 14158 del 21.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità dello Stato per la mancata attuazione di direttive comunitarie in materia di remunerazione della formazione dei medici specializzandi, la Presidenza del Consiglio dei ministri e i singoli Ministeri evocati in giudizio costituiscono articolazioni del medesimo soggetto obbligato, non distinti soggetti coobbligati in solido. Ne consegue che la mancata impugnazione della sentenza di primo grado da parte di uno solo dei Ministeri non ne determina il passaggio in giudicato parziale, quando l’appello sia stato proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e da altri Ministeri. L’impugnazione delle altre Amministrazioni esclude in radice il giudicato nei confronti della parte non appellante, con la conseguenza che la questione va ricondotta alla soggettività unitaria delle amministrazioni statali e non alla disciplina del litisconsorzio necessario.
Il Fatto
Due medici, dopo aver conseguito la specializzazione, convenivano davanti al Tribunale di Perugia la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri dell’istruzione, della salute e dell’economia, chiedendo la condanna al pagamento del maggiore importo previsto dal d.lgs. n. 368 del 1999 e, in subordine, delle somme dovute a titolo di incremento triennale e indicizzazione della borsa di studio ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991. Il Tribunale respingeva le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di prescrizione e accoglieva parzialmente la domanda.
La Corte d’appello di Perugia, in riforma della decisione, accoglieva l’appello principale delle Amministrazioni e rigettava integralmente le domande dei medici. I ricorrenti censurano in cassazione il mancato riconoscimento del giudicato formatosi nei confronti del Ministero dell’economia, che non aveva proposto appello principale.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 102, 327, 331 e 332 cod. proc. civ. e dell’art. 4 della legge n. 260 del 1958. I ricorrenti sostengono che non sussiste equivalenza tra condanna solidale di più soggetti e litisconsorzio necessario, chesarebbe dovuta trovare applicazione la disciplina dell’art. 332 cod. proc. civ. e che, non essendo stata impugnata la statuizione sulla legittimazione passiva, il giudicato si sarebbe formato nei confronti del Ministero non appellante.
La Corte ricostruisce il proprio orientamento. La sentenza n. 16104 del 2013 ha escluso che la vocatio in ius di un Ministero diverso da quello competente integri un vero difetto di legittimazione passiva, quando l’Avvocatura dello Stato non eccepisca nella prima udienza l’erronea identificazione della controparte pubblica. La sentenza n. 6029 del 2015 ha affermato che l’evocazione in giudizio di singoli Ministeri accanto alla Presidenza del Consiglio non produce conseguenze sul piano della legittimazione sostanziale, trattandosi di articolazioni del medesimo Governo della Repubblica.
Tale indirizzo ha ricevuto l’avallo delle Sezioni Unite n. 30649 del 2018, ribadito dall’ordinanza n. 6107 del 2021 in termini di soggettività unitaria delle amministrazioni statali. Applicando tali principi, la Corte rileva che l’impugnazione proposta dalla Presidenza del Consiglio insieme ad altri due Ministeri rende giuridicamente non prospettabile un passaggio in giudicato parziale. L’appello delle altre Amministrazioni escludeva in radice il giudicato; l’ordinanza interlocutoria del giudice d’appello e il successivo appello incidentale del Ministero dell’economia risultano perciò sovrabbondanti.
Il richiamo dei ricorrenti alla giurisprudenza sulle obbligazioni solidali e sul giudicato rispetto al coobbligato non impugnante (ordinanza n. 24728 del 2018) è giudicato inconferente, perché nel caso concreto non si è in presenza di più soggetti coobbligati, ma di un unico soggetto obbligato suddiviso in varie articolazioni. Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di cassazione e con l’attestazione delle condizioni per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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