Inammissibile il ricorso per mescolanza dei motivi e difetto di autosufficienza (Cass. civ. Sez. V n. 201 del 04.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, in tema di ricorso per cassazione, non è consentita la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei riferiti alle diverse ipotesi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., non potendosi prospettare la medesima questione sotto profili incompatibili, quali la violazione di norme di diritto e il vizio di motivazione. Il motivo che denuncia la violazione di legge deve inoltre rispettare l’onere di specificità di cui all’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., indicando le norme violate e raffrontandole con le affermazioni della sentenza impugnata. In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione dell’originale o della copia autentica della cartella, essendo sufficiente la matrice o la copia con la relativa relazione di notifica; ove tale rito sia contestato, il ricorrente è tenuto, a pena di inammissibilità per difetto di autosufficienza, a trascrivere integralmente le relate e gli atti del procedimento notificatorio.
Il Fatto
Il contribuente impugna in appello la sentenza della Commissione tributaria provinciale che, da un lato, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario in ordine alle pretese non tributarie e, dall’altro, ha respinto il ricorso per le pretese tributarie, ritenendo correttamente eseguite le notificazioni delle cartelle esattoriali mediante le modalità previste per l’irreperibilità del destinatario.
La Commissione tributaria regionale rigetta l’appello: il contribuente non aveva contestato l’errore del giudice di primo grado nel declinare la giurisdizione, tre delle cartelle contestate attenevano a contravvenzioni al codice della strada e rientravano tra quelle per cui la giurisdizione era stata negata; per la cartella di natura tributaria il procedimento notificatorio si era perfezionato e, in ogni caso, il ritiro dell’atto presso il Comune aveva determinato la sanatoria per raggiungimento dello scopo. Il contribuente ricorre allora per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo. In via assorbente, rileva che non è consentita la mescolanza di mezzi d’impugnazione eterogenei: non si può prospettare la medesima questione sotto il profilo della violazione di legge — che suppone accertati gli elementi del fatto — e sotto quello del vizio di motivazione, che intende rimetterli in discussione. La Corte richiama sul punto un costante orientamento (Cass. n. 32952 del 2019, Cass. n. 24901 del 2019, Cass. n. 26874 del 2018).
Il motivo è inoltre inammissibile per violazione dell’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.: il ricorrente che denuncia la violazione di legge deve indicare le norme violate, esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con le affermazioni della sentenza impugnata, non potendosi demandare alla Corte una ricerca esplorativa ufficiosa (Cass., Sez. U., n. 23745 del 2020). Sussiste altresì difetto di autosufficienza, non essendo trascritto l’atto di appello nella parte in cui censurava la declaratoria di difetto di giurisdizione.
Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che, in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, per la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio è sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica, non essendo necessaria la produzione dell’originale o della copia autentica (Cass. n. 20769 del 2021). Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente avrebbe dovuto trascrivere integralmente le relate e gli atti del procedimento notificatorio, e perché non si confronta con il contenuto del provvedimento impugnato.
Infine, la Corte esclude la rimessione alla Consulta della questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 della legge n. 890 del 1982, per la generica prospettazione e la carenza di argomentazioni sulla rilevanza. Il ricorso è quindi rigettato, con attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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