Giudizio di cassazione e decesso del controricorrente: nessuna interruzione (Cass. civ. Sez. I n. 200 del 04.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio, non trova applicazione l’istituto dell’interruzione del processo per gli eventi previsti dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ. Pertanto, una volta instauratosi il giudizio, il decesso di uno dei controricorrenti, comunicato dal suo difensore, non ne determina l’interruzione. L’ultrapetizione ricorre quando il giudice di merito accolga una domanda risarcitoria diversa da quella proposta, per natura eterodeterminata del diritto fatto valere e diversità della causa petendi. La parte vittoriosa in primo grado, per far valere la domanda non esaminata, non ha l’onere di proporre appello incidentale, ma deve riproporre la domanda, con il primo atto difensivo e non oltre la prima udienza, in modo specifico.
Il Fatto
Una banca propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, accogliendo solo parzialmente il suo appello, l’aveva condannata al pagamento di una somma in favore di alcuni investitori, a titolo di risarcimento dei danni per inadempimento del mandato ricevuto per l’esecuzione di un’operazione di investimento mobiliare.
In primo grado i clienti avevano dedotto la nullità del contratto quadro per difetto di forma scritta e, in subordine, che il titolo acquistato per loro conto era diverso da quello ordinato, chiedendo la condanna della banca al risarcimento. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda per violazione degli obblighi informativi. La sentenza impugnata aveva poi ridotto l’importo risarcitorio, tenendo conto delle cedole nelle more incassate.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende preliminarmente la richiesta di interruzione del giudizio avanzata dal difensore di una controricorrente per il sopravvenuto decesso della propria assistita. Nel giudizio di legittimità, dominato dall’impulso d’ufficio, non opera l’interruzione per gli eventi previsti dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ.: instauratosi il giudizio, il decesso del controricorrente non ne produce l’interruzione, come confermato dai precedenti Cass. n. 37898 del 2022, Cass. n. 3630 del 2021 e Cass. n. 24635 del 2015.
Nel merito il ricorso è fondato. La ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 346 cod. proc. civ., rilevando che la Corte di appello aveva esaminato la domanda risarcitoria originariamente formulata, benché essa non fosse stata riproposta in appello dopo che il giudice di primo grado aveva accolto la domanda su un fondamento diverso.
La Corte osserva che il giudice di primo grado si era pronunciato su una domanda risarcitoria diversa da quella proposta, stante la natura eterodeterminata del diritto fatto valere e la diversità della causa petendi (cfr. Cass. n. 2719 del 2023), mentre la domanda effettivamente proposta non era stata affrontata. L’accoglimento sul fondamento erroneo di una determinata causa petendi non impone alla parte vittoriosa l’appello incidentale, ma esige la riproposizione della domanda non esaminata (cfr. Cass. n. 24858 del 2015; Cass. n. 20172 del 2014).
Tale onere va assolto con il primo atto difensivo e non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti già rientranti nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado (cfr. Cass., Sez. Un., n. 7940 del 2019). Pur se libera da forme, la riproposizione deve essere specifica, non bastando un generico richiamo alle difese svolte (cfr. Cass. n. 40833 del 2021; Cass. n. 25480 del 2020). Nel caso di specie la parte appellata ha omesso la tempestiva e rituale riproposizione, non essendo sufficiente aver “insistito” nell’allegare il danno subito.
La sentenza va dunque cassata e, non essendovi altri accertamenti di fatto da svolgere, la causa è decisa nel merito con l’accoglimento dell’appello sul punto oggetto del motivo e il conseguente rigetto della domanda risarcitoria. Le spese processuali seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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