Stralcio automatico dei debiti sotto mille euro ed estinzione del processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 17625 del 26.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, disposto dall’art. 4, comma 1, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, opera ipso iure al ricorrere dei presupposti di legge, con effetto alla data del 31 dicembre 2018. Il limite di valore va riferito al singolo carico affidato e non all’importo complessivo della cartella, con esclusione degli interessi di mora e dell’aggio. Nei giudizi aventi ad oggetto debiti litigiosi, l’annullamento determina la cessazione della materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo.

Il Fatto

Il contribuente impugnava l’intimazione di pagamento notificatagli nel settembre 2010, deducendo la mancata notificazione della cartella esattoriale prodromica. I giudici di primo grado accoglievano il ricorso, annullando l’intimazione sul rilievo dell’inidoneità della prova della notifica.

Il contribuente proponeva appello, dolendosi che fosse stata annullata solo l’intimazione e non anche la cartella presupposta. La Commissione tributaria regionale dichiarava l’appello inammissibile per difetto di interesse, avendo il contribuente già conseguito il bene della vita richiesto, e lo condannava al risarcimento dei danni per lite temeraria. Avverso tale decisione il contribuente ricorreva per cassazione con otto motivi.

La Motivazione della Corte

Le censure investivano, tra l’altro, la ritenuta carenza di interesse ad agire e la mancata considerazione del fatto che l’impugnazione aveva ad oggetto anche la cartella e il ruolo sottesi all’intimazione.

Nelle more del giudizio di legittimità, la difesa del contribuente depositava memoria rappresentando che la cartella opposta risultava costituita da un ruolo reso esecutivo nel settembre 2010, per un importo complessivo inferiore a mille euro, relativo a tassa comunale sullo smaltimento dei rifiuti, e invocava l’art. 4 d.l. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136/2018.

La Corte ricostruisce l’ambito applicativo della norma richiamando il proprio orientamento: il limite di valore riguarda i debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni risultanti dai singoli carichi, mentre non si tiene conto degli interessi di mora e dell’aggio; il limite è riferito al singolo carico affidato, con la conseguenza che rientrano nell’ambito operativo della disposizione anche le cartelle di importo complessivo superiore a mille euro il cui singolo carico non superi tale soglia. Vengono richiamate, tra le altre, Cass. n. 34841 del 2023, Cass. n. 8090 del 2023, Cass. n. 7989 del 2023, Cass. n. 11817 del 2020 e Cass. n. 15471 del 2019.

Da tali principi discende che l’annullamento opera automaticamente in presenza dei presupposti e che, per i debiti litigiosi, determina l’estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che rilevi la mancata adozione dello sgravio, atto dovuto e meramente dichiarativo. La pretesa tributaria oggetto del giudizio rientra, per natura, ammontare e arco temporale, nell’ambito operativo della disposizione.

La Corte dichiara pertanto cessata la materia del contendere. In mancanza di attività difensiva della concessionaria, non vi è luogo a provvedere sulle spese; esclusa altresì la sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo, dipendendo la definizione da motivi sopravvenuti e non dal ricorso introduttivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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