Ricorso inammissibile se motivi eterogenei ex art 360 cod proc civ (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10090 del 17.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione nel quale la parte sovrapponga e mescoli mezzi d’impugnazione eterogenei, riferiti alle diverse ipotesi dell’art. 360, primo comma, numeri 3, 4 e 5, cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili. Tale tecnica redazionale rimette al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, per ricondurle ai mezzi d’impugnazione previsti, così attribuendo inammissibilmente alla Corte il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente. Il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del CTU esaurisce l’obbligo di motivazione con l’indicazione delle fonti del proprio convincimento, non dovendo confutare espressamente le contrarie allegazioni di parte, che restano implicitamente disattese perché incompatibili.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva chiesto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di alcune patologie e il riconoscimento del diritto all’equo indennizzo. Il Tribunale aveva accolto solo in parte le domande, riconoscendo l’origine professionale di una sola delle patologie indicate nel verbale della commissione medica di verifica, con esclusione delle altre.

La Corte d’appello, confermando la decisione di primo grado, aveva fatto proprie le valutazioni del CTU nominato in grado di appello, rilevando che le parti non avevano presentato osservazioni o note di controdeduzioni alla perizia. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Il Ministero è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare il primo motivo, prospettato come violazione di legge, omesso esame di fatto decisivo e vizio di motivazione. Il ricorrente ha cumulato, rendendole indistinguibili, le censure riferite ai numeri 3, 4 e 5 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., con riferimento alla CTU espletata in grado di appello.

Richiamando il proprio costante orientamento, la Corte ribadisce che è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei. Una simile formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ai mezzi previsti dall’art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quali disposizioni sarebbero utilizzabili. La Corte richiama sul punto Cass. Sez. Lav. n. 3397 del 2024.

La Corte individua poi ulteriori e concorrenti ragioni di inammissibilità. Le censure riferibili al numero 3 sono inammissibili perché il ricorrente si duole dell’apprezzamento dei fatti operato dal CTU, apprezzamento riservato al giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità. Quanto alla motivazione, il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente esaurisce l’obbligo con l’indicazione delle fonti del proprio convincimento. La Corte richiama Cass. n. 15804 del 2024, secondo cui la nullità della sentenza per adesione acritica alle conclusioni peritali ricorre solo quando le censure siano puntuali e specifiche ed evidenzino la totale assenza di giustificazioni dell’elaborato.

Nel caso concreto, la Corte territoriale ha fatto proprie le conclusioni del CTU anche sulla base del rilievo che non risultavano note o controdeduzioni proposte dal ricorrente: tanto basta per ritenere rispettato il minimo costituzionale di motivazione. Quanto al preteso omesso esame di fatti decisivi, si tratta in realtà di mere valutazioni, non più sindacabili in questa sede. Le medesime considerazioni valgono per il secondo motivo, che cumula anch’esso censure eterogenee. Il terzo motivo è inammissibile perché si sostanzia nella sola rubrica, senza sviluppo argomentativo.

La Corte dichiara pertanto inammissibile il ricorso e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Nulla sulle spese, non avendo il Ministero intimato svolto attività difensiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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