Sospensione cautelare obbligatoria e arresti domiciliari: niente conguaglio retributivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10092 del 17.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In ipotesi di sospensione cautelare obbligatoria del pubblico dipendente, disposta a norma dell’art. 48, comma 1, del CCNL di Comparto perché l’interessato è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, la perdita della retribuzione non è compensabile mediante restitutio in integrum. Essa consegue all’impossibilità oggettiva e temporanea del dipendente di rendere la prestazione, che determina la sospensione dell’obbligo retributivo del datore di lavoro ai sensi degli artt. 1256 e 1463 cod. civ.. Ne deriva la cesura del rapporto di corrispettività tra le prestazioni, a prescindere dagli esiti del procedimento disciplinare, con riconoscimento del solo trattamento indennitario pari al 50% della retribuzione fondamentale previsto dall’art. 48, comma 7, del CCNL. Il diritto al conguaglio segue invece la sorte del procedimento disciplinare quando la sospensione sia stata disposta in via facoltativa e il procedimento sia stato riattivato.

Il Fatto

Una lavoratrice, dipendente di una struttura universitaria con inquadramento C2, posizione economica 3, del CCNL Università, veniva sottoposta in via cautelare agli arresti domiciliari nell’ambito di un procedimento penale. Con decreto rettorale dell’aprile 2008 la struttura sanitaria — meglio, l’amministrazione di appartenenza — la sospendeva obbligatoriamente dal servizio ai sensi dell’art. 48 del CCNL, corrispondendo un’indennità pari al 50% della retribuzione. La sospensione veniva prorogata fino al gennaio 2013. Il giudizio penale si definiva con estinzione dei reati per prescrizione; riattivato il procedimento disciplinare, questo si chiudeva con archiviazione.

Il Tribunale accoglieva la domanda della lavoratrice e le riconosceva il diritto al conguaglio della retribuzione piena per l’intero periodo di sospensione, con condanna al pagamento di una somma a titolo di differenza del 50%. La Corte d’Appello rigettava l’appello principale dell’amministrazione e accoglieva quello incidentale della lavoratrice sulle spese. La struttura universitaria ricorreva quindi per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende anzitutto l’eccezione di domanda nuova: la questione dell’erronea interpretazione dell’art. 48 del CCNL di Comparto era già compresa nel thema decidendum devoluto al giudice del merito, come emergeva dall’atto di appello.

Nel merito, il primo motivo è accolto. La Corte ricostruisce l’istituto della sospensione cautelare nel pubblico impiego, la cui disciplina è oggi rimessa alla contrattazione collettiva ai sensi del d.lgs. 165/2001. Nelle ipotesi di sospensione obbligatoria disposta per effetto dell’applicazione di una misura coercitiva, la giurisprudenza ha escluso il diritto alla restitutio in integrum, a prescindere dall’avvio e dall’esito del procedimento disciplinare.

Il fondamento della decisione è richiamato espressamente: la perdita della retribuzione si riconnette a un provvedimento necessitato dallo stato restrittivo della libertà personale del dipendente, che dà luogo alla impossibilità oggettiva a rendere la prestazione (in tal senso, tra le altre, Cass. n. 9095 del 2020, Cass. n. 31502 del 2018, Cass. n. 10137 del 2018, Cass. n. 20708 del 2018, Cass. n. 20321 del 2016).

La Corte precisa che tale esclusione opera anche quando alla sospensione corrisponda l’applicazione degli arresti domiciliari. In questa ipotesi l’impossibilità oggettiva e temporanea del dipendente determina la sospensione dell’obbligo retributivo ex artt. 1256 e 1463 cod. civ., con conseguente cesura del rapporto di corrispettività tra le prestazioni, indipendentemente dagli esiti della vicenda disciplinare. Alla lavoratrice spetta pertanto solo l’indennità pari al 50% della retribuzione fondamentale, oltre gli assegni del nucleo familiare ove dovuti.

Il secondo motivo è invece dichiarato inammissibile: pur formalmente prospettato come violazione di legge, esso denuncia in sostanza un vizio di motivazione non rinvenibile, perché la Corte d’Appello ha comunque esposto le ragioni del proprio convincimento. Il vizio rileva solo in presenza di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni o motivazione perplessa e incomprensibile, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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